Congedo parentale emergenziale, Nota del Ministero dell’Istruzione

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Congedo parentale, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 27931 del 1° dicembre 2021 avente come oggetto ‘Congedo parentale emergenziale. (Art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146)’. Nella Nota in questione viene ribadita la possibilità del lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni quattordici o con disabilità che, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo. Vediamo in dettaglio.

Congedo parentale emergenziale, Nota del Ministero dell’Istruzione N. 27931 del 1° dicembre

Nella Nota, si fa riferimento al D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, in vigore dal 22 ottobre 2021 che dispone all’articolo 9 per i genitori la possibilità di fruire di una delle seguenti tipologie di congedo parentale emergenziale.

Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte: 

  • · alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • · alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • · alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. 

Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La Nota sottolinea che tale tipologia di congedo è sottoposta alle stesse regole che disciplinano il congedo parentale ordinario quindi è necessario procedere alla riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, computo dei giorni festivi, del sabato e della domenica cadenti nel periodo richiesto, ecc.

I genitori che, dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 fino al 21 ottobre 2021, hanno fruito di eventuali periodi di congedo parentale ordinario, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, durante i periodi di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, possono richiedere, con specifica istanza, la conversione dei suddetti periodi di assenza nel congedo emergenziale di cui trattasi, retribuito al 50%, senza che gli stessi periodi siano computati o indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

Il genitore dipendente non può fruire del congedo nei giorni in cui l’altro genitore si trovi in una delle seguenti condizioni: 

  • · fruisce della stessa tipologia di congedo o di altro congedo previsto dal D.L. 146/2021; 
  • · non svolge alcuna attività lavorativa; 
  • · è sospeso dal lavoro. 

Il suddetto congedo può essere fruito sia in forma giornaliera, sia in forma oraria. 

Nella Nota, inoltre, si parla della casistica riguardante il il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e del lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa tra 14 e 16 anni.

Riportiamo qui sotto il testo integrale della Nota del Ministero dell’Istruzione.

NOTA

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