Circolare N. 28 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Circolare N. 28 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ricostruzione di carriera personale scolastico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Regioneria dello Stato) ha provveduto a pubblicare la Circolare N. 28 (N. PROT. 293194) del 2 dicembre 2021 avente come oggetto ‘ Ricostruzione di carriera – prescrizione del diritto’.

Ricostruzione di carriera del personale scolastico, Circolare MEF N. 28 del 2 dicembre

Nella Circolare del MEF si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti i criteri di applicazione dei provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale scolastico immesso in ruolo, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio

Le pronunce della Corte di Cassazione

Si rammenta come la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, a questo riguardo abbia già evidenziato in più occasioni il principio generale secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità

La Circolare, successivamente, richiama l’Ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha confermato tale principio, ribadendo che “l’anzianità di servizio è insuscettibile di autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti a contenuto patrimoniale che su di essa si fondano… “, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, “…purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto”. 

Pertanto, ad avviso del medesimo Giudice di legittimità, l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. 

Il giudizio della Corte dei Conti

La Circolare, inoltre, richiama quanto espresso dalla Corte dei conti che, nel richiamare l’orientamento già espresso in linea generale dalla Corte di Cassazione, ha chiarito che il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge. 

La Ragioneria dello Stato aggiorna indicazioni della circolare N. 27 del 6 ottobre 2017

Da qui nasce l’esigenza, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di aggiornare le indicazioni già diramate con la circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, nel senso che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.

Pertanto, le Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017. 

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