Parlamento
Parlamento

Modello 730 precompilato, il Senato ha approvato il testo relativo al Decreto Legge Fisco Lavoro collegato alla Legge di Bilancio 2022: ora il provvedimento passerà alla Camera dei Deputati per la definitiva approvazione. Considerando i tempi estremamente ristretti per la conversione in legge, con tutta probabilità, sarà posta la fiducia. 

Il professor Renzo Boninsegna di Snals Verona ha redatto una scheda che riguarda, in modo particolare, l’articolo 5 bis che interessa da vicino il personale della scuola e i pensionati che utilizzano il modello 730 precompilato.

Modello 730 precompilato, le novità introdotte dal Decreto Legge Fisco Lavoro

Nella scheda del professor Renzo Boninsegna viene citato l’articolo 5 bis di cui le Commissioni propongono l’introduzione con l’emendamento approvato 5.0.15: qui viene chiarito che, sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l’Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di limiti ai poteri di controllo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, stabilisce che nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo (previste dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo).

Si ricorda che il richiamato comma 1 lettera a) prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Con l’articolo in esame, che modifica il sopra citato comma 2, si chiarisce che tale esclusione opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. La disposizione stabilisce, inoltre, che con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

In buona sostanza, se il contribuente decide di accettare il modello 730 precompilato senza apportare, quindi, delle modifiche in merito alla parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà alcun controllo. Pertanto, non servirà più conservare i documenti, in originale, relativi a tali oneri fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Viceversa, se il contribuente provvederà ad apportare delle modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale in relazione ai documenti che hanno determinato la modifica. Ciò significa che il contribuente sarà tenuto a conservare tali documenti, in originale, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Riportiamo qui sotto la scheda pubblicata dal professor Renzo Boninsegna.

SCHEDA