assegno alimentare
assegno alimentare

Sebbene la percentuale di personale scolastico vaccinato abbia raggiunto la soglia del 95%, tra pochi giorni scatterà l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal servizio finchè gli interessati non si ravvederanno.

La data ormai nota è il 15 dicembre, dopo la quale saranno prevedibili cattedre scoperte e richieste di supplenze, per sopperire al personale eventualmente sospeso.

Ma come potrà tutelarsi quest’ultimo a fronte di una totale sospensione anche della retribuzione?

Nessuna sospensione in caso di congedo, aspettativa e malattia

“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Questo è quanto stabilisce il decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Da ciò si deduce che chi dal 15 dicembre non fosse in servizio avendo richiesto congedo parentale, aspettativa e malattia, non potrà essere obbligato al vaccino, e di conseguenza, per la durata dell’assenza dal servizio, non potrà essere sospeso.

Differimento vaccinazione

Il personale scolastico potrà avvalersi di una richiesta di differimento del vaccino, purchè dimostri al Dirigente Scolastico di aver prenotato la vaccinazione.

L’inoculazione dovrà avvenire però entro 20 giorni dalla richiesta, altrimenti la conseguenza sarà in ogni caso la sospensione. Durante i giorni di differimento lo stipendio deve continuare ad essere erogato.

Ciò al momento vale fino al 31 dicembre, data entro cui dovrebbe concludersi lo stato d’emergenza, salvo ulteriori proroghe.

Sospensione, è possibile chiedere l’assegno alimentare?

Su più fronti si parla della possibilità di corrispondere al personale scolastico sospeso l’assegno alimentare, previsto, per il pubblico impiego, dall’art. 82 del DPR n. 3/1957 , sebbene la sospensione che consegue al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non sia quella disciplinare prevista dall’art. 78 dello stesso DPR.

Analoga possibilità è prevista anche, per il comparto scolastico, dall’art. 500 del d.lgs n. 297/1994 , secondo cui:

“Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.”

In questo senso, al momento, non sembrano esserci aperture da parte del MI, sebbene si attenda l’emanazione della circolare applicativa con tutti i chiarimenti.

La concessione dell’assegno alimentare si fonderebbe comunque intanto sull’interpretazione di questa misura, da intendersi come mera prestazione assistenziale. Ma le ragioni del no si fonderebbero, al contrario, su presupposti “punitivi” che non potrebbero condurre alla concessione di una tale prestazione economica.