Ricostruzione carriera: novità su prescrizione e scatti di anzianità

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La prescrizione per il diritto alla ricostruzione di carriera non esiste più. Con la circolare del 2 dicembre scorso, il Mef cita l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare le recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti. Queste sanciscono la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio. Nel frattempo, nuove sentenze confermano che gli scatti di anzianità spettano anche ai precari.

Prescrizione ricostruzione carriera addio

L’anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione. Così stabilisce la Corte dei Conti. Il limite di prescrizione imposto precedentemente (10 anni), non ha senso di esistere. Il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione. Questo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato.

Resta fermo che, ai fini economici, potranno essere liquidati solo gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti.

Scatti di anzianità anche durante il precariato

Intanto, continuano le sentenze che stabiliscono che gli scatti di anzianità spettano anche ai supplenti. Anief informa che i giudici di Cosenza e Castrovillari hanno accolto il diritto di 5 docenti immessi in ruolo dopo diversi anni di precariato, e ai quali non erano stati riconosciuti in modo integrale quelli svolti da precari.

I due tribunali hanno pure stabilito che l’amministrazione, oltre ad assegnare gli scatti di anzianità per i servizi a termine, deve applicare anche il “gradone” stipendiale 3-8 anni, cancellato per gli assunti a tempo indeterminato dopo il 2011.

Il mese scorso, sempre Anief aveva ottenuto 4 sentenze a favore del personale ATA.

Marcello Pacifico, commenta: “I giudici stanno sottolineando che la discriminazione tanto palese nei confronti del lavoro a termine è illegittima. Si tratta che di un segnale per la stessa amministrazione, nel senso che ormai è chiaro che il contratto di lavoro va adeguato alle normative eurounitarie.

Non è possibile che un precario non percepisca le progressioni stipendiali e non è possibile che il periodo di precariato non sia valutato immediatamente e per intero all’atto della ricostruzione di carriera”.

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