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Nuova sentenza, quella emessa dal Tribunale di Lanciano, in merito ad errori nell’attribuzione degli incarichi di supplenza e al mancato riconoscimento del punteggio. Ne dà notizia l’Avvocato Francesco Orecchioni sul portale dirittoscolastico.it, in relazione alla sentenza N. 82 del 6 dicembre 2021 riguardante il caso di un’errata attribuzione della supplenza. 

Errore nell’assegnazione della supplenza e mancato riconoscimento del punteggio, sentenza N. 82 del 6 dicembre

L’Avvocato Francesco Orecchioni ha citato la disciplina giuridica riguardante il cosiddetto ‘riconoscimento del servizio ai soli fini economici’, nel caso in cui si prenda atto di un errore nell’attribuzione dell’incarico di supplenza. 
A tal proposito, viene menzionato quanto indicato nel Testo Unico del Pubblico Impiego (articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo N. 165/2001, nel CCNL scuola (comma 5 dell’articolo 25), nella normativa regolamentare riguardante le supplenze (DM N. 640/2017, comma 7 dell’articolo 7), nel DM N. 50/2021 (comma 15 dell’articolo 6), nell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 (articolo 8) ed, in particolare, nella Nota N. 2662 del 2 marzo 2021 pubblicata dall’USR Toscana.

In questa Circolare, infatti, il Dottor Ernesto Pellecchia, Direttore Generale dell’USR Toscana, ha precisato che ‘il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa’.

In merito alle motivazioni della sentenza, l’Avvocato Francesco Orecchioni ha spiegato come il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano abbia sottolineato che, mentre il precedente DM N. 717/2014 aveva previsto la mancata assegnazione del punteggio, tale previsione non è più contemplata nelle successive disposizioni, ovvero quelle contenute nei DM 640/2017 e N. 50/2021.

‘L’art. 7, comma 7, del predetto D.M. (N. 640/2017) – si legge nella sentenza N. 82/2021 – non consente, dunque, di rideterminare i punteggi attribuiti agli aspiranti sulla base di una diversa valutazione degli stessi, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci‘.

Il principio viene ribadito dall’articolo 8 dell’OM 60/2020, dove si legge che ‘l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.’

L’Avvocato Francesco Orecchioni ha ulteriormente approfondito la tematica sul portale dirittoscolastico.it.

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