Arriva un’altra sentenza positiva a favore di un docente che ha conseguito il titolo di abilitazione all’estero, in Spagna: il Tar del Lazio accoglie infatti il ricorso di un insegnante a cui il Ministero dell’Istruzione non aveva riconosciuto la validità in Italia del tirocinio spagnolo svolto. Giudicato illegittimo il rigetto.
Possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento all’estero
Chiunque voglia immettersi nel mondo della scuola ha la possibilità di ottenere l’abilitazione all’insegnamento all’estero, grazie agli accordi internazionali dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione deve garantire pertanto questa possibilità in base alla direttiva 2013/55/UE, che l’Italia ha fatta propria con il decreto legislativo n.15 del 28 gennaio 2016. Occorre tuttavia che l’insegnamento per il quale ci si abilita all’estero abbia un corrispettivo nel sistema scolastico italiano: se così non fosse è necessario svolgere prove compensative o tirocini in istituti specifici.
Nuova sentenza del TAR del Lazio
Il TAR del Lazio il 9 dicembre scorso stabilisce illegittimo il provvedimento di non riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna da un docente italiano: l’interessato, laureato in Italia, aveva frequentato il Master en profesorado all’Università di Madrid e svolto il tirocinio “Practicum” in Italia, con regolare autorizzazione dell’università spagnola. Il Ministero dell’Istruzione, tuttavia, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del titolo, giudicando il tirocinio svolto non valido.
Ma la sentenza del 9 dicembre accoglie il ricorso presentato dagli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia che hanno assistito il docente ricorrente. Il TAR riporta la seguente motivazione: “L’istruttoria svolta dall’Amministrazione risulta essere inadeguata, non essendo stata valutata la congruità del percorso formativo, nonché dell’esperienza maturata ai fini del conseguimento della qualificazione professionale attestata dal titolo estero rispetto alla qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione di docente”.
Il TAR del Lazio sottolinea inoltre che il Ministero dell’Istruzione: “A fronte della sussistenza in capo al ricorrente del titolo di abilitazione all’insegnamento (conseguito in Spagna), avrebbe dovuto valutare la congruenza formativa del titolo, ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36/CE, non potendo, al contrario, genericamente negare il riconoscimento sulla base di una asserita invalidità giuridica di un segmento formativo appartenente al percorso di studi svolto all’estero che, si ribadisce, è stato ritenuto conforme dalla competente Autorità straniera mediante il rilascio della prescritta Acreditacion”.
Questa nuova sentenza costituisce un’importante decisione positiva per tutti coloro che decidono di conseguire un titolo di abilitazione all’insegnamento in Spagna. Il Ministero dell’Istruzione dovrà pertanto accogliere la richiesta del docente, riconoscendone l’abilitazione ottenuta e richiedendo al massimo lo svolgimento di alcune misure compensative.