Infortunio alunno – A proposito della culpa in vigilando di cui più volte si è discusso, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 36723 del 25 novembre 2021) è recentemente tornata sulla questione controversa, sottolineando che la responsabilità per un danno causato a un allievo minore è ancora da addebitare all’istituto scolastico e all’insegnante.
Infortunio Alunno: responsabilità di natura contrattuale
Secondo la Cassazione, come ha recentemente ricordato Orizzonte scuola, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non presenterebbe natura generica, ma sarebbe una responsabilità di natura contrattuale. L’accoglimento della domanda di iscrizione del minore e la successiva ammissione presso la scuola, instaurerebbe infatti un ‘patto’ a carico dell’istituto d’istruzione che da quel momento ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dello studente per il tempo in cui si trova a scuola fino alla consegna chi è autorizzato a prelevarlo, compreso un eventuale mezzo di trasporto pubblico o privato.
Culpa in vigilando – In parole povere, l‘istituto e il corpo docente sono sempre responsabili di quanto accade a un alunno, in orario scolastico, perché ‘lo avrebbero dovuto impedire vigilando bene’.
L’incidente su cui si è espressa la Cassazione
Nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte, i fatti sono stati questi: l’alunno minorenne di una scuola materna, inviato in bagno, era sfuggito al controllo del docente, subendo un incidente e riportando un taglio sul mento, causato dal violento impatto con un oggetto dalla forma tagliente e affilata. L’istituto scolastico è stato ritenuto responsabile dei danni subiti dal bambino.
Il risarcimento del danno – Nelle cause dove si richiede il risarcimento del danno da “autolesione” del minore, formulate nei confronti dell’istituto scolastico, i genitori o il tutore dello studente hanno l’obbligo di dimostrare che il danno si è verificato presso l’istituto scolastico ed entro l’orario delle lezioni, mentre la scuola dovrà provare che il sinistro è stato determinato da una causa imprevedibile.
La Cassazione imputa a scuola e docente ogni responsabilità sull’infortunio di un alunno
La Cassazione, in sintesi, ritiene che ogni docente sia responsabile di qualunque danno fisico subito da un allievo, anche se questi fugga dalla classe, venga rimproverato e inseguito perché è proibito ogni spostamento non avrebbe dovuto essere lì a impedirlo e l’istituto avrebbe dovuto scongiurare la presenza, ad esempio, di spigoli pericolosi.
Solo una causa imprevedibile scagionerebbe tutti. La causa imprevedibile infatti scagionerebbe l’istituto e il docente dal risarcimento del danno procuratosi dall’alunno stesso. In questo senso, un evento naturale come un terremoto o un ciclone, un alluvione, una caduta improvvisa di meteoriti o l’apertura di una bocca vulcanica nel corridoio o in aula non interesserebbe sia il docente che l’istituto. Per il resto è sempre colpa del dirigente e dei docenti. Anche se, ad esempio, il ragazzo è stato più volte invitato a sedersi e a non spostarsi dalla classe.