Obbligo vaccino personale scolastico, Nota Ministero Istruzione del 17/12 con ulteriori chiarimenti

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Obbligo vaccinale personale scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nuova Nota (la N. 1927 del 17 dicembre 2021) recante come oggetto ‘Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri’. Lo scopo di questa nuova Circolare è quello di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla gestione dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, secondo i quesiti pervenuti.

Il Ministero dell’Istruzione fornisce ulteriori chiarimenti sull’obbligo vaccinale del personale scolastico: Nota N. 1927 del 17 dicembre

Nella Nota viene ribadito come, a partire dallo scorso 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare. 

Personale soggetto all’obbligo vaccinale

Ferme restando le indicazioni fornite in ordine alle modalità di controllo mediante piattaforma SIDI (nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR), il dirigente scolastico, senza indugio, procede pertanto alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti: 

  • a) documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; 
  • b) attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa; 
  • c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; 
  • d) insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, i dirigenti scolastici, “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. La sospensione produce gli effetti ed ha la durata indicati nel medesimo articolo.

Soggetti esenti dall’obbligo vaccinale 

In virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, decreto-legge n. 44/2021, al personale della scuola si applica la disposizione che prevede: “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2, non sussiste l’obbligo […] e la vaccinazione può essere omessa o differita”. Per il caso di cui trattasi, il successivo comma 7, del citato art. 4, dispone che:

“per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. 

Tali previsioni non introducono l’obbligo tout court , quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte. In tal senso, il dirigente scolastico, datore di lavoro e responsabile della sicurezza dei lavoratori, acquisisce dal personale interessato la certificazione prevista dal citato art. 4, comma 2, decretolegge n. 44/2021, certificazione che dovrà risultare conforme alle circolari del Ministero della salute in tema di esenzione da vaccinazione anti SARS-CoV-2. 

Dopodiché, in relazione alle specifiche situazioni di contesto, il dirigente scolastico si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del Medico competente per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Il Legislatore, ovviamente, non chiede al dirigente scolastico interventi “impossibili” ma, più semplicemente, che si adottino le misure che, “secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare” la salute del personale scolastico (art. 2087 del Codice Civile). In buona sostanza, acquisite le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito. 

In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza. Potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi aggiuntive all’utilizzo di mascherine, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione

Qualora anche tali ultimi provvedimenti non consentano di ridurre in maniera ritenuta accettabile il rischio di contagio, per il lavoratore o per la comunità scolastica, il dirigente provvede ad assegnare il lavoratore a mansioni alternative quali, a puro titolo indicativo per il personale docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc. 

Ove ricorra l’esigenza di assegnare il lavoratore a mansioni alternative, al fine di garantire la regolarità e il buon andamento del servizio scolastico, svolto in presenza, nonché l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dello stesso, il dirigente riorganizzerà l’attività scolastica, adottando i più opportuni provvedimenti di gestione del personale a disposizione, in ragione dei propri poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ipotesi in cui risulti non altrimenti esitabile la sostituzione del personale esente/differito dalla vaccinazione, si ricorrerà alle sostituzioni secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.

Qui di seguito riportiamo il testo integrale della Nota N. 1927 del Ministero dell’Istruzione. 

NOTA

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