Assenze docenti e ATA dopo vaccino: trattenute giornaliere per la malattia (TABELLA)

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Trattenute giornaliere riguardanti le assenze per malattia di durata inferiore o uguale a dieci giorni, cosa dice la normativa attualmente vigente in merito a questa disciplina? Come noto, dallo scorso 15 dicembre è in vigore l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico: l’obbligo riguarda, naturalmente, sia coloro che devono sottoporsi alla prima dose vaccinale, sia alla cosiddetta ‘dose booster’, ovvero quella di richiamo. Per quanto riguarda le eventuali assenze post somministrazione vaccino, si deve fare riferimento al comma 1 dell’articolo 71 del decreto N. 112/08 convertito in legge N. 133/08.

Assenze per malattia docenti e personale ATA sino a dieci giorni: le trattenute giornaliere

Il suddetto decreto prevede che, per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, venga corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
In buona sostanza, nei primi dieci giorni di assenza del lavoratore dovrà essere corrisposto solamente il trattamento economico fondamentale: la normativa si riferisce ad assenze di qualsiasi durata, anche di un solo giorno. Tale disciplina trova, pertanto, applicazione anche nel caso in cui un lavoratore sia costretto ad assentarsi per uno o più giorni a causa dei possibili effetti del vaccino.

La trattenuta si riferisce ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia, non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno. Dev’essere applicata, pertanto, ad ogni periodo di assenza per tutti i dieci giorni anche se la malattia in questione prosegue per un periodo più lungo.
Secondo il sopracitato decreto, la decurtazione retributiva riguarda tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.

In caso di assenza per un periodo superiore ai dieci giorni, dall’11esimo giorno di procederà al ripristino Dell’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
Se l’assenza per malattia oltrepassa i 15 giorni lavorativi, a partire dall’11esimo giorno di assenza sarà erogato anche il trattamento accessorio variabile.

Tabella di decurtazione giornaliera 


Ecco le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo giorno:

  • da 0 a 14 anni – RPD 174,50 euro (174,50/30) – Decurtazione lorda giornaliera €. 5,82;
  • da 15 a 27 anni – RPD 214,80 euro (214,80/30) – Decurtazione lorda giornaliera €. 7,16;
  • da 28 anni – RPD 273,20 euro (273,20/30) – Decurtazione lorda giornaliera €. 9,11;
  • AREA B/C – C.I.A. 64,50 euro (64,50/30) – Decurtazione lorda giornaliera €. 2,15;
  • AREA A/As – C.I.A. 66,90 (66,90/30) – Decurtazione lorda giornaliera €. 2,23 euro.

Giova ricordare, comunque, che l’assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino è giustificata e, pertanto, non dà luogo a decurtazioni stipendiali.

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