Sicurezza a scuola, novità: esenzione di responsabilità per i DS

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Arrivano importanti novità riguardo al tema della sicurezza, anche per quanto riguarda la scuola, in un periodo in cui diventano più frequenti le notizie di danni agli edifici scolastici: rilevanti infatti le modifiche apportate al testo della legge n. 215 del 17 dicembre, in modo particolare per i preposti alla sicurezza e i datori di lavoro. I dirigenti scolastici ottengono l’esenzione di responsabilità, provvedimento molto significativo e atteso.

Dirigenti scolastici esentati dalla responsabilità in materia di sicurezza

Lo scorso 20 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 215 del 17 dicembre, legge di conversione del decreto n.146 del 21 ottobre 2021: oggetto del provvedimento sono “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Si apportano rilevanti variazioni relativamente alla sicurezza sul lavoro che coinvolgono anche il comparto scuola: il decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 infatti subisce importanti modifiche.

In particolare si introduce un comma che solleva i presidi dalla responsabilità: “I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente”. La responsabilità pertanto resta a carico dell’amministrazione.

Come un “buon padre di famiglia” il dirigente può rilevare la presenza di un pericolo grave e immediato: in questo caso può interdire l’uso totale o in parte dell’edificio e deliberarne anche l’evacuazione. Ne dovrà dare tempestiva comunicazione all’amministrazione di competenza, che avrà il compito di valutare i rischi strutturali e di individuare le misure per prevenirli: l’amministrazione pertanto avrà l’esclusiva competenza a riguardo.

Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro

La formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro è obbligatoria per tutti i dipendenti, sia del settore pubblico che privato. Varie sono le sentenze che stabiliscono che si debba retribuire tale formazione, qualora questa avvenga al di fuori dell’orario di servizio.

Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, dirigenti e preposti dal 2022: entro il prossimo giugno si dovranno definire gli accordi per la nuova formazione. Questa dovrà avvenire interamente in presenza e almeno ogni due anni o comunque qualora fosse necessario in corrispondenza delle rilevazione di nuovi rischi.

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