Incarico breve: a quali condizioni le vacanze di Natale sono pagate?

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Durante le festività del Natale le attività didattiche si interrompono per circa due settimane: quest’anno il calendario scolastico di alcune scuole prevede fino a 18 giorni di sospensione. Cosa succede ai supplenti impegnati con un incarico breve e temporaneo? Riceveranno una retribuzione durante le vacanze natalizie? Vediamo nel dettaglio quando ciò avviene e le condizioni per cui una proroga del contratto.

Differenza tra proroga e conferma dell’incarico breve e a termine

Le vacanze di Natale rappresentano un momento di pausa dalle attività didattiche piuttosto lungo: quest’anno in modo particolare in molte scuole le lezioni riprenderanno il 10 gennaio. Molti sono i casi in cui il docente titolare decide di interrompere il proprio congedo per non accumulare troppi giorni di assenza: ritorna in servizio, anche se non effettivamente tra i banchi essendo le lezioni già sospese. Cosa succede allora ai supplenti che hanno svolto fino al 22 dicembre un incarico breve e a termine? Finite le festività, se il titolare ripresenta richiesta di congedo, avranno confermata la supplenza? Ed in questo caso, riceveranno lo stipendio?

L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 disciplina il conferimento dei contratti brevi e a tempo determinato, in particolare l’art 12 ai commi 11 e 12 affronta la questione. Inoltre, la circolare annuale che regola l’attribuzione delle supplenze del 6/08/2021 richiama in merito l’art. 40, comma 3, e l’art. 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007. In primo luogo occorre fare una distinzione tra proroga e conferma: con la prima procedura il supplente vede appunto prorogato, cioè esteso il proprio incarico breve durante il periodo natalizio poiché l’assenza del titolare continua anche durante le vacanze. In questo caso il docente percepirà il regolare stipendio. Se invece il titolare rientra in servizio e si assenta nuovamente il primo giorno di inizio delle lezioni, il 7 o il 10 gennaio, il supplente riceverà solamente la conferma dell’incarico: il docente titolare, infatti, non rientra effettivamente nelle classi e per continuità didattica si riconferma il supplente.

Condizioni affinchè avvenga la proroga

Il succitato art. 60 del CCNL stabilisce le condizioni affinchè ci sia la proroga della supplenza e quindi il pagamento delle vacanze: qualora il titolare “si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

Perché avvenga la proroga dell’incarico breve, e quindi il supplente riceva lo stipendio, occorra pertanto che si verifichino tre condizioni:

  • Il docente titolare deve assentarsi almeno 7 giorni prima dell’inizio delle vacanze, in questo caso il 22 dicembre
  • Il titolare deve essere assente per tutto il periodo della pausa natalizia, quindi dal 23 dicembre al 7 o 10 gennaio
  • Fermo restando i primi due punti, l’assenza del titolare si prolunghi per almeno 7 giorni successivi alla ripresa dell’attività didattica.

Solo in presenza di queste tre condizioni per le vacanze natalizie il supplente con incarico breve potrà ricevere lo stipendio: parimenti si conteggeranno i giorni di sospensione ai fini dell’anzianità di servizio.

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