alunni e docente
alunni e docente

Da sempre le vacanze di Natale costituiscono una lunga pausa dalle lezioni durante l’anno scolastico: i giorni di interruzione infatti sono considerevoli e in molti casi i docenti titolari assenti interrompono il proprio periodo di assenza per non farseli conteggiare. Cosa succede ai supplenti? Perdono l’incarico a tempo determinato ricevuto al termine delle festività Natalizie?

Supplenti e vacanze di Natale, perdono l’incarico?

Vari sono i motivi per cui un docente può assentarsi: malattia, maternità, aspettativa personale o per assistenza ad un proprio familiare, ecc. Considerata la durata prolungata delle vacanze di Natale, nella maggior parte dei casi i docenti che si sono assentati interrompono il loro congedo: rientrano di fatto in servizio, il primo giorno di vacanza, pur non ritornando effettivamente tra i banchi. Cosa succede agli insegnanti supplenti? Perdono l’incarico a tempo determinato fino a questo momento svolto con la ripresa delle lezioni? In quali casi otterranno la riconferma della supplenza?

L’ordinanza ministeriale 60/2020 costituisce il punto di riferimento a cui attenersi per il regolamento delle supplenze. Nello specifico l’art. 12, ai commi 11 e 12 dispone quanto segue: i supplenti ricevono la proroga della supplenza durante le vacanze solo se il titolare risulta assente anche durante il periodo di sospensione delle lezioni, senza soluzione di continuità. Se invece il titolare rientra in servizio durante il periodo di vacanza anche non in classe, assentandosi nuovamente al momento del rientro a scuola, il supplente avrà solo la conferma.

La Gilda spiega la regolarità della prassi

In quest’ultimo caso, i supplenti quindi risultano licenziati il primo giorno di sospensione delle attività didattiche, per poi ottenere la conferma con l’inizio delle lezioni.

Sul proprio sito il sindacato la Gilda spiega che questa prassi è regolare: “Questa prassi è in vigore da diversi anni, per effetto di norme regolamentari che sono state recepite anche dall’OM 60/2020, ed è passata indenne al vaglio della Corte di Cassazione che, già con la sentenza 5636/2009, ritenne legittimo che la normativa abbia attribuito “rilievo alla sospensione delle lezioni e ”abbia presupposto “che durante tale periodo di intervallo il docente sostituito possa rientrare in servizio […], stabilendo quale specifico effetto di tale situazione il diritto del sostituto alla stipulazione di un nuovo contratto, qualora il titolare, concluso il periodo di sospensione delle attività didattiche, fruisca di un successivo periodo di assenza”.