Concorso ordinario secondaria, pubblicati i nuovi Decreti con le modifiche al bando e al regolamento

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Concorso ordinario per la scuola superiore, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare il Decreto N. 23 del 5 gennaio 2022, avente come oggetto ‘Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106’.

È stato oltre modo pubblicato il Decreto N. 326 del 9 novembre scorso avente come oggetto ‘Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106’.

Concorso scuola secondaria, Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i Decreti con le modifiche al bando e al regolamento

Il Ministero dell’Istruzione, dunque, ha pubblicato i nuovi Decreti che modificano il precedente Decreto N. 499 del 21 aprile 2020: non è stato comunicato ancora il calendario delle prove scritte. Per quanto riguarda le domande di partecipazione, all’articolo 1 viene precisato che ‘il medesimo decreto è ulteriormente modificato secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di partecipazione’, eccezion fatta per le domande per il concorso STEM

In merito a quest’ultima procedura concorsuale, al comma 4 dell’articolo 1 si legge: ‘A norma dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i posti delle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche) sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione’. Con successivo decreto del Ministero dell’istruzione si provvederà alla riapertura dei termini di partecipazione alle sole procedure riguardanti le materie STEM.

All’articolo 3 viene descritto lo svolgimento delle prove scritte per i posti comuni e di sostegno mentre l’articolo 4 si occupa delle sedi di svolgimento delle prove d’esame.

Prove orali

Per quanto riguarda le prove orali, all’articolo 5 viene precisato che le tracce sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. 

Valutazione dei titoli

Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all’articolo 3, comma 10, del presente decreto. Ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all’Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Graduatorie di merito regionali

All’articolo 7 si legge quanto segue: ‘La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi. 

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale

Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall’articolo 59, comma 13, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. 

Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all’Allegato C. 

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo. 

La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell’articolo 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane. 

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Qui di seguito riportiamo i testi integrali dei Decreti del Ministero dell’Istruzione sul nuovo concorso ordinario scuola secondaria.

DECRETO N. 23 DEL 5 GENNAIO

DECRETO N. 326 DEL 9 NOVEMBRE

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