Mobilità docenti e diritto al trasferimento interprovinciale: nuova sentenza del Tribunale di Catania

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Mobilità docenti, nuova sentenza quella emessa dal Tribunale di Catania per quanto riguarda il diritto al trasferimento interprovinciale se referenti, caregiver, di un disabile grave ex art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992. La precedenza vale anche per la fase interprovinciale. Vediamo in dettaglio la nuova sentenza pronunciata dal Tribunale siciliano lo scorso 11 gennaio 2022.

Mobilità e diritto al trasferimento interprovinciale: sentenza del Tribunale di Catania dell’11 gennaio

Lo studio legale Fasano di Palermo rende nota la pubblicazione di una nuova sentenza, emessa dal Tribunale di Catania, in seguito ad un ricorso patrocinato dal medesimo studio legale. Il Tribunale siciliano si è espresso in materia di docenti in mobilità e sul diritto al trasferimento interprovinciale se referenti, caregiver, di un disabile grave ex art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992. Il Tribunale di Catania, con lettura euro unitaria, si è discostato dalla pronuncia della Corte di Cassazione (sezione Lavoro), la quale aveva precisato che tale diritto non può essere inteso in modo assoluto ma contemperato con le esigenze dell’amministrazione. 

Molti Tribunali del Lavoro si erano affiancati all’orientamento della Corte di Cassazione e, per questo motivo, molti docenti avevano perso le speranze di veder ripristinato un diritto intimamente connesso al diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione.

Il Tribunale di Catania, invece, ha provveduto a ribaltare il suddetto giudizio, dichiarando la nullità del Contratto collettivo nazionale integrativo del 6 marzo 2019 del comparto scuola, nella parte in cui nega il diritto di precedenza ex artt. 33, co. 5, l. 104/1992, 601 d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola), nelle operazioni di mobilità interprovinciale, al docente figlio referente unico di disabile grave, ex art. 3, co. 3, l. 104/1992 e, per l’effetto, il diritto di OMISSIS alla fruizione della predetta precedenza, con conseguente condanna dell’Amministrazione al riesame della domanda di mobilità presentata per l’anno scolastico 2019/2020.

L’Amministrazione è stata condannata ad assegnare alla parte ricorrente, con precedenza ex artt. 33 l. 104/1992, 601 T.U. scuola, nell’ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, uno dei posti delle sedi scolastiche indicate in domanda, ove – all’epoca di pubblicazione della procedura di mobilità – vacanti e disponibili.

Qui di seguito riportiamo il testo della sentenza trasmessoci dal gentilissimo Studio Legale Fasano.

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