Ferie precari, vanno retribuite se non fruite: sentenza

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Al pari del personale scolastico di ruolo, anche chi ha un contratto a tempo determinato ha diritto ad usufruire di giorni di ferie: queste si devono retribuire qualora non godute. A stabilirlo i tribunali di Forlì e Reggio Emilia a cui si sono appellati alcuni docenti con contratto a termine che non hanno goduto del periodo di riposo spettante durante la supplenza effettuata. Ricostruiamo di seguito la faccenda che può coinvolgere molti precari della scuola.

Sentenze sulla monetizzazione delle ferie non godute

Il sindacato ANIEF informa di tre sentenze dei Tribunali dell’Emilia Romagna che riconoscono il diritto per il personale scolastico ad avere monetizzate le ferie non usufruite anche dopo il 2013: i tribunali di Forlì e Reggio Emilia, infatti, hanno dato ragione a tre docenti precari che, sostenuti dagli avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Tiziana Sponga e Irene Lo Bue, avevano presentato ricorso.

Le sentenze stabiliscono che occorre retribuire le ferie maturate dal personale scolastico che ha svolto servizio annuale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno: il Ministero dell’Istruzione, contro cui si era esporto il ricorso, pertanto, è tenuto ora a risarcire i docenti. La somma da restituire è pari a circa 10.000 euro oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Commento dell’ANIEF

Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato ANIEF, sottolinea che la mancata monetizzazione delle ferie non fruite è un’altra discriminazione a svantaggio dei precari della scuola. In un comunicato sul sito sindacale, spiega: “I nostri legali hanno dimostrato in tribunale come l’impianto normativo intervenuto con l’art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l’anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con riferimento al restante periodo di ferie per cui permane, ove non fruito, il diritto del lavoratore precario a ricevere la corrispondente monetizzazione del residuo”. 

Il personale scolastico con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o passato di ruolo, ma che negli ultimi 10 anni ha svolto supplenze fino tale termine, può quindi presentare ricorso per avere monetizzate le ferie non usufruite.

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