sentenza

Dopo Lanciano, anche il Tribunale di Cuneo si pronuncia sulla questione della mancata attribuzione del punteggio per il servizio reso nelle supplenze. In alcune scuole, è prassi non riconoscere il punteggio di servizio prestato dal dipendente, quando vi sono accertati errori nella compilazione delle graduatorie.

Punteggio di servizio ed errori in graduatoria

Nel caso in questione, al ricorrente non veniva contestato il titolo di accesso alla graduatoria, ma un titolo culturale. Il titolo, quindi, non costituiva requisito di ammissione. Eppure la scuola aveva deciso di non riconoscere il servizio prestato.

Il Giudice ha osservato che mentre il DM 717/2014 prevedeva in questi casi la mancata assegnazione del punteggio, le successive disposizioni non lo prevedono più.

Il DM 640/2017 prevede all’art. 7, comma 7 che “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.

Il DM 50/2021 all’art.6, comma 15 recita: “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera”.

La conclusione

La sentenza quindi spiega che “l’art. 7, comma 7, del predetto D.M. consente la degradazione dei servizi prestati a servizi di mero fatto non in caso di mera erronea attribuzione del punteggio, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci, ipotesi non ricorrenti nel caso in specie”.