Docente non vaccinato, è consentito distribuire le ore tra i colleghi interni?

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L’obbligo vaccinale a cui è sottoposto il personale docente sta creando non poche problematiche alle segreterie delle scuole: per alcune classi di concorso, diventa estremamente difficile sostituire il docente assente. Naturalmente, si procede allo scorrimento delle graduatorie ed, eventualmente, alle domande di messa a disposizione ma in taluni casi non è possibile trovare un sostituto. È possibile, eventualmente, frazionare la cattedra del docente sospeso tra i colleghi interni all’istituto, aventi titolo all’insegnamento, anche oltre le 18 ore settimanali (non oltre le 24 ore)?

Docente non vaccinato, è possibile distribuire le ore della cattedra tra i colleghi aventi diritto?

Come sottolinea ‘Orizzonte Scuola’, si tratta di una questione particolarmente complessa e del tutto straordinaria, caratterizzata dall’emergenza sanitaria. Occorre primariamente considerare che non è consentito spezzare una cattedra intera per ricavarne diversi spezzoni da distribuire ai docenti interni: questi ultimi, comunque, possono usufruire degli spezzoni di 6 ore o inferiori che non sono utilizzabili per formare una cattedra interna.

La procedura da seguire sarebbe quella dello scorrimento delle graduatorie (anche tenendo conto del criterio di vicinorietà delle scuole della provincia) per poi passare alle domande di messa a disposizione. Qualora non fosse possibile, sarebbe corretto ricorrere all’interpello nazionale per dar modo a tutti i docenti interessati di potersi candidare per quella determinata cattedra.

‘Orizzonte Scuola’, comunque, riporta anche quanto disposto al comma 9 dell’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 che istituì le Graduatorie Provinciali per le Supplenze: ‘Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all’articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto’.

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