Elenchi aggiuntivi GPS, CdS ordina reintegro docenti: sentenza del 21 gennaio

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Graduatorie Provinciali per le Supplenze, l’Avvocato Maurizio Danza (Prof. Diritto Istruzione e Ricerca Università ISFOA) rende nota la nuova ordinanza N. 254 emessa dalla VI Sezione del Consiglio di Stato che ha riformato l’ordinanza del Tar del Lazio (Sezione III BIS n°6563/2021) di rigetto dell’istanza cautelare di più docenti, esclusi illegittimamente dagli elenchi aggiuntivi di più ambiti Territoriali ed USR di cui al DM n°51/2021, attuazione della OM n°60/2020 istitutiva delle cosiddette GPS.

GPS, elenchi aggiuntivi: sentenza del Consiglio di Stato N. 254 del 21 gennaio 2022

L’Avvocato Maurizio Danza sottolinea l’importanza della nuova sentenza emessa dal Consiglio di Stato in quanto, finalmente, è stata accolta la tesi della sussistenza del cumulo oggettivo, anche tra più domande di docenti inseriti in diversi elenchi aggiuntivi, oltre che l’assenza del conflitto di interessi. Di fatto, la sentenza traccia un nuovo orientamento giurisprudenziale in materia, applicabile anche ad altri casi del tutto sovrapponibili a quelli esaminati dalla VI Sezione del Consiglio di Stato.

Reintegrazione docenti negli elenchi aggiuntivi anche se inseriti in diversi AT e USR

L’Avvocato Maurizio Danza, nell’appello introduttivo e nelle memorie di udienza, aveva sostenuto, in particolare, che, nel caso di specie sussistevano i presupposti atti a qualificare la fattispecie, quale cumulo oggettivo tra gli atti impugnati con riferimento alle domande dei ricorrenti, come ribadito dallo stesso Collegio in una precedente sentenza n°2270/2021, secondo cui “in particolare, deve ritenersi ammissibile il cumulo oggettivo di più domande proposte con un unico ricorso avverso più atti, qualora – come nel caso di specie – tutte le domande ed azioni proposte cumulativamente siano teleologicamente tese alla tutela di una medesima situazione giuridica soggettiva finale, riferibile ad una medesima vicenda concreta, nella specie involgente la questione centrale, comune a tutte le domande cumulate..”’

Inoltre, veniva fatto rilevare al Collegio, come gli atti gravati fossero del tutto identici ed emanati sulla base dell’articolo 2 comma 1 del DM. n°51/2021, atto presupposto di cui si era chiesto in via principale l’annullamento, e già sospeso dalla sesta sezione che si era già pronunciata su caso identico (Ordinanza del Consiglio di Stato sez.VI n°6462/2021).

La sentenza del Consiglio di Stato: ‘ritenuto ammissibile il cumulo oggettivo’

La VI Sezione del Consiglio di Stato, pertanto, si è pronunciata favorevolmente motivando che  ‘Considerato che l’istanza risulta meritevole di accoglimento alla luce dei precedenti di questa Sezione nn. 6230 e 6242 dell’anno 2021; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (ricorso numero: 10359/2021) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.’

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