Circolare INPS N. 9 del 20 gennaio 2022
Circolare INPS N. 9 del 20 gennaio 2022

Nuova Circolare INPS quella pubblicata in data 20 gennaio 2022 (N. 9), avente come oggetto ‘Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2022′. Dal 1° gennaio 2022 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2022: Circolare INPS N. 9 del 20 gennaio

Le indicazioni fornite nella Circolare INPS trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 

Ad ogni buon fine, INPS precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti: 

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati; 
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. 

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. 

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2021 è stata pari allo 0,5%. Con riferimento a quanto precede, sono state aggiornate le tabelle (Allegato n. 1), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2022 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa. Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2022 e per l’intero anno nell’importo mensile di 523,83 euro (confronta la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021). 

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2022: 

  • 737,73 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato; 
  • 1.291,02 euro per due genitori ed equiparati. 

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). 

Dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico

La circolare INPS ricorda, inoltre, che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

CIRCOLARE

ALLEGATO N. 1 CON TABELLE