Somministrazione del vaccino
Somministrazione del vaccino

L’assenza di docenti e ATA per sottoporsi alla somministrazione del vaccino, anche per la terza dose, è giustificata? Il testo del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, estende l’obbligo vaccinale per il personale scolastico sia per il ciclo vaccinale primario, sia per la dose di richiamo. In quanto al permesso per l’assenza, non cambia nulla rispetto al ciclo primario. Era già previso dallo scorso anno scolastico.

La norma sulla vaccinazione e l’assenza

Vediamo cosa dice la norma circa il permesso per le assenze legate alla vaccinazione. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale leggiamo all’arti 2 bis:

1. “L’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.”

Permessi per il vaccino e malesseri

Il permesso per il personale che si assenta per sottoporsi al vaccino, dunque, riguarda prima, seconda e terza dose. In totale, si può usufruire di 3 permessi nel corso dell’anno scolastico 2021/22. Adesso è in esame una novità riguardo alla durata del Green Pass.

E se qualcuno sta male a causa del vaccino? In quel caso, docenti e ATA possono assentarsi dal lavoro, ma l’assenza viene giustificata come malattia ordinaria.