Mobilità docenti 2022, provinciale e interprovinciale: quali i vincoli?

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Si è definito il testo che regolerà i prossimi movimenti del personale docente per il triennio 2022-2025, ma non tutti sono soddisfatti da quanto stabilito: a firmare, infatti, è sola la CISL Scuola e in molti avrebbero voluto l’eliminazione totale dei vincoli sui trasferimenti. Ma non è stato così, il vincolo rimane e si applica a seguito della richiesta di mobilità volontaria. Vi sono differenze anche per quanto riguarda i movimenti provinciali e interprovinciali: cerchiamo di fare chiarezza.

Il vincolo triennale permane nella mobilità 2022-2025

Il nuovo testo che regolerà la mobilità relativa al prossimo triennio 2002-2025 lascia scontenti tutti coloro che richiedevano l’eliminazione dei vincoli, ridotti da 5 a 3 anni dal Decreto Sostegni Bis: potranno presentare domanda di trasferimento solo i docenti neo assunti, essendo considerata la sede di immissione in ruolo come provvisoria e non di titolarità. Nello stesso modo, i docenti assunti prima o nell’anno scolastico 2019/20 non sono più sottoposti a vincolo, avendolo superato, e potranno pertanto partecipare alle prossime procedure di mobilità.

Il governo non ha accolto le richieste dell’abolizione del vincolo, credendo che questo possa tutelare la continuità didattica per tanti alunni che avrebbero potuto cambiare di continuo insegnanti a seguito del via libera sui trasferimenti. Intenzione sicuramente valida, ma che purtroppo nella realtà quotidiana in molti casi non si concretizza ugualmente per altre ragioni: ogni nuovo anno scolastico, è il Dirigente Scolastico, infatti, a decidere l’assegnazione dei docenti alla classi e ai plessi presenti, in base alle esigenze dell’Istituto. Piò succedere, quindi, che nell’anno scolastico successivo un docente vincolato non possa più insegnare nelle classi seguite l’anno precedente.

Trasferimenti provinciali e interprovinciali

Vi è una importante differenza relativa ai trasferimenti provinciali, cioè che avvengono all’interno della stessa provincia di immissione o titolarità, e interprovinciali, tra province invece diverse: come stabilito dallart. 2 comma 3 del nuovo CCNI, il vincolo triennale si applica sempre per la mobilità interprovinciale, indipendentemente dalla tipologia di sede richiesta, analitica o sintetica.

Il suddetto articolo, infatti, recita: “Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.” Questo penalizza fortemente i docenti interessati che, in base alle esigenze personali, avrebbero voluto invece trasferirsi in una nuova provincia.

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