Esame terza media, ritornano gli scritti: prove in presenza, precisazioni su alunni BES e valutazione

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Chiuso ufficialmente il primo quadrimestre, è tempo di pensare agli esami conclusivi previsti per la scuola secondaria di I e II grado. In entrambi i casi sono pronte le bozze delle ordinanze che il Ministero dell’Istruzione deve inviare al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il cui parere positivo renderà ufficiale quanto al momento previsto: rispetto agli ultimi due anni, ritornano le prove scritte, anche se in numero inferiore. Come si svolgerà nello specifico l’esame di terza media? Riportiamo qui di seguito ciò che si prevede.

Ritornano gli scritti all’esame di terza media

Il Ministero dell’Istruzione ha pronta la bozza del testo sull’ordinanza che disciplinerà gli esami conclusivi della scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico in corso: occorre che li invii al CSPI per ricevere parere in merito. In base alla bozza, ritornano gli iscritti sia all’esame di maturità che all’esame di terza media, non più svolti da due anni a causa dell’emergenza pandemica.

In modo particolare, l’esame conclusivo della scuola secondaria di I grado si articolerà nel modo seguente:

  • Una prova scritta di italiano
  • Uno scritto relativo ad accertare le competenze logico-matematiche
  • Un colloquio, durante il quale si verificheranno, oltre ai contenuti disciplinari, anche le competenze acquisite in riferimento alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria studiata e all’insegnamento dell’Educazione civica.

Le prove nazionali Invalsi avranno luogo, ma la partecipazione ad esse non sarà più requisito di accesso all’esame.

Alcune precisazioni: date e valutazione

Come in passato, le prove dell’esame di terza media si svolgeranno in presenza: ogni scuola, come sempre, potrà scandire il calendario in modo autonomo, fermo restando che le procedure di esame devono iniziare a seguito della fine delle lezioni e concludersi entro il 30 giugno 2022. Tali termini sono uguali per tutto il territorio nazionale, “salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica”.

La valutazione si esprime sempre in decimi e per superare l’esame occorre un voto pari al 6. È possibile ottenere anche la lode, proposta dalla sottocommissione accetta all’unanimità dalla commissione esaminatrice.

In merito alla valutazione, la bozza dell’ordinanza stabilisce inoltre quanto segue: “L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento”.

Alunni con disabilità o BES

Nella bozza dell’ordinanza si specifica che “per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.  Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017”.

Svolgimento in presenza

Le prove e le procedure dell’esame di terza media dovranno essere svolte in presenza. Tuttavia la bozza dell’ordinanza prevede anche possibili casi in cui ciò non può verificarsi a causa della pandemia. Infatti, nel testo della bozza si legge: “Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità
telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza”.

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