Mobilità 2022/23, come calcolare i posti destinati ai trasferimenti interprovinciali?

Date:

È stata firmata l’ipotesi del testo per il rinnovo del CCNI che disciplinerà i trasferimenti dei docenti per il prossimo triennio 2022/25: non tutti sono contenti, infatti, solo il sindacato della CISL Scuola ha firmato. La questione dei vincoli rimane controversa, i vincoli sono stati eliminati di fatto solo per il personale neo immesso che potrà presentare domanda per definire la propria sede di titolarità. Nel frattempo, in vista dei prossimi movimenti di mobilità, molti si chiedono quanti saranno i posti che si potranno destinare ai trasferimenti interprovinciali, ovvero ai movimenti da una provincia all’altra.

La mobilità interprovinciale: qual è il quadro dei posti?

Firmato l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2022/25, si aspettano ufficializzazioni dal Ministero dell’Istruzione per dare avvio alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2022/23. Molti docenti sperano che questa sia la volta giusta per poter migliorare la propria condizione lavorativa: a sperare sono soprattutto tutti coloro che essendo entrati in ruolo in una provincia diversa da quella di residenza desiderano far ritorno “a casa”. Se non si ritrovano più soggetti a vincolo, devono però fare i conti con i posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali: come fare a calcolarli? Come funziona il sistema delle aliquote?

In realtà come ogni anno, al momento in cui si presenta la domanda di mobilità, non si conosce con precisione il quadro dei posti vacanti: nei mesi di febbraio e marzo, infatti, ancora tanti sono i dati che mancano all’appello, ma tuttavia è pur sempre possibile fare qualche riflessione.

Come calcolare i posti disponibili

Come ogni anno, i posti destinati alla mobilità derivano da:

  • Posti rimasti vacanti a seguito di pensionamenti dal 1° settembre 2022, decadenza, dimissioni: questi si devono comunicare al sistema informativo entro i termini definiti dall’Ordinanza Ministeriale con la quale si definiranno le procedure per i movimenti 2022/23
  • Cattedre istituite ex novo per aumento di alunni e classi e quindi senza docenti titolari
  • posti non assegnati alle immissioni in ruolo
  • Cattedre che si liberano in seguito ai movimenti in uscita, escludendo i posti destinati alla sistemazione dei docenti risultati soprannumerari

L’art. 8 dell’ipotesi del CCNI 2022/25 stabilisce anche che a questi posti vanno detratti:

  • i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7; – per l’a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decretolegge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;
  • per l’a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106.

Occorre infine sottolineare che i posti disponibili non si destineranno tutti alla mobilità: il 50 % andrà alle immissioni in ruolo, il restante 50% ai trasferimenti.

Come si calcolano i posti per i trasferimenti interprovinciali?

Mentre i movimenti in ambito comunale (I fase) e provinciale (II fase) si calcolano sul 100% dei posti, per la mobilità interprovinciale e per i passaggi di ruolo/cattedra (III fase) occorre accantonare il 50% dei posti disponibili da destinare alle immissioni in ruolo: un trasferimento all’interno della stessa provincia, infatti, non cambia il numero delle cattedre disponibili, poiché occupato un posto se ne libera un altro nello stesso ambito provinciale.

Ciò che non accadrebbe tra province diverse, caso in cui l’assegnazione di una cattedra da un docente proveniente da fuori provincia toglierebbe di fatto un posto nell’ambito in cui si ottiene il trasferimento. Per questo motivo bisogna mettere da parte il 50% dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato: laddove il numero dei posti sia dispari, si assegna il posto in più alle immissioni in ruolo nel 2022/23, ai trasferimenti nel 2023/24 e di nuovo alle immissioni nel 2024/25.

Fatto salvo l’accantonamento, si destina il 25% dei posti alla mobilità territoriale e il 25% ai passaggi di ruolo e cattedra.

Share post:

Newsletter

Ultime Notizie

Potrebbe interessarti
Potrebbe interessarti

Aggiornamento GPS 2022: cosa può fare chi è già inserito?

I docenti sono in attesa del via ufficiale all'aggiornamento...

Sostegno, assunzioni straordinarie: il Tar Lazio reintegra gli immessi con riserva

Con l'ordinanza n 2807 del 2 maggio 2022, il...

Bocciatura, arriva proposta per stopparla: quali ripercussioni?

La riforma della scuola del Ministro Bianchi, convertita nel...

Concorso ordinario, autodichiarazione dal 1° maggio: il nuovo modello

Il nuovo modello di autodichiarazione da presentare per accedere...