È stata firmata l’ipotesi del testo per il nuovo Contratto collettivo nazionale integrativo valido per il triennio 2022/25 (solo da Cisl Scuola), anche se in clima di polemiche, si aspettano le indicazioni del Ministero dell’Istruzione in merito alle procedure da seguire per i trasferimenti del prossimo anno scolastico 2022/23. I docenti non sottoposti a vincolo potranno presentare domanda sia per gli spostamenti territoriali sia per la mobilità professionale: in cosa consiste quest’ultima possibilità? Come e quando è possibile richiederla? Cerchiamo di fare chiarezza.
Mobilità territoriale e mobilità professionale, due possibilità di movimento diverse
Tanti docenti a tempo indeterminato sono in attesa dell’ordinanza ministeriale con la quale il Ministero dell’Istruzione indicherà le procedure da seguire e la tempistica entro cui potranno presentare domanda di trasferimento: in genere, se si dovesse seguire le stesso schema degli anni passati, il tutto dovrebbe concludersi entro i primi 10 giorni di aprile. Doppia possibilità anche per il prossimo anno scolastico per tutti coloro non più soggetti a vincolo: oltre che a spostarsi a livello territoriale con l’istanza di trasferimento, insegnanti e professori possono partecipare anche alla mobilità professionale.
Questa si compone di due movimenti: il passaggio di cattedra e quello di ruolo. La prima modalità riguarda le richieste di spostamenti ad una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità, restando sempre nello stesso grado di istruzione. Rientrano in questa tipologia, ad esempio, i trasferimenti da sostegno a materia e viceversa. Il passaggio di ruolo, invece, prevede il movimento su una c.d.c. diversa da quella in cui si è titolari ma appartenente ad un grado di istruzione diverso: è questo il caso, ad esempio, di un docente di lettere titolare alla scuola media che richiede di poter passare ad insegnare la propria materia alla scuola secondaria di II grado. Ottenendolo, il docente deve svolgere l’anno di prova.
Quando e quante domande può presentare un docente?
I docenti possono presentare domanda di mobilità professionale se hanno superato l’anno di prova e se posseggono l’abilitazione specifica per l’insegnamento richiesto: i neoassunti 2021 non potranno partecipare a questi movimenti, ma solo alla mobilità territoriale non avendo ancora superato l’anno di prova al momento della presentazione della domanda.
Se in possesso dei requisiti e delle specifiche abilitazioni richieste, un docente può presentare sia domanda di trasferimento che richiesta di mobilità professionale, sia per passaggio di cattedra che di ruolo. Per ogni movimento richiesto dovrà compilare l’apposita sezione presente su Istanze On line.
Per il passaggio di cattedra è possibile richiedere mobilità per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati, invece per il passaggio di ruolo il movimento previsto è solo uno.
La mobilità professionale rientra tra i movimenti della III fase, a pari dei trasferimenti interprovinciali. L’art. 6 comma 3 del CCNI disciplina l’ordine con cui si valutano le domande nel caso di presentazione di più istanze: “La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Di fronte a richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze”.