Obbligo vaccinale, il Tar Lazio accoglie 3 ricorsi: il testo

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Obbligo vaccinale: il 2 febbraio sono stati pubblicati tre decreti cautelari del Tar Lazio che sospendono l’efficacia dei provvedimenti con cui era stata sospesa la retribuzione a dipendenti del Ministero della Giustizia non vaccinati. Tra i siti che ne danno notizia c’è anche Anief. Il giudice ha riscontrato, come si legge nella sentenza, profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Obbligo vaccinale: ‘profili di illegittimità’

Il Giudice, Presidente della Quinta Sezione del Tar Lazio, ha ritenuto in tutti i casi trattati “che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale”. La richiesta di annullamento della sospensione della retribuzione, data la gravità e la prospettata illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, è stata accolta.

Marcello Pacifico, presidente Anief, commenta così: “La decisione del Tar del Lazio… è arrivata dopo l’articolata ordinanza istruttoria a carico del ministero della salute disposta dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia che ha fissato al 16 marzo prossimo la data di discussione della questione di legittimità costituzionale dello stesso obbligo vaccinale, per un dipendente escluso dalla frequenza dell’azienda sanitaria. Inoltre, c’è anche la Corte di giustizia europea che dovrà decidere sulla compatibilità dell’obbligo vaccinale con il diritto comunitario per il personale sanitario italiano sollevato dal Tribunale del Lavoro di Padova”.

Poi ricorda che l’obbligo vaccinale sul lavoro è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale della  Slovenia e degli Stati Uniti e che l’obbligo sarà rimosso dall’Italia per i cittadini europei (tranne per gli italiani) per contrasto con il regolamento comunitario 953/21. Al momento è pendente la questione sulla legittimità costituzionale e comunitaria in Consiglio di Stato (17 febbraio).

Sottolineiamo che si tratta di istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; la trattazione collegiale della camera di consiglio è fissata al 25 febbraio 2022.

I 3 decreti del TAR

Di seguito i 3 decreti emessi dal TAR, come pubblicati online.

PRIMO DECRETO

N. 00721/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00886/2022 REG.RIC.

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio elettivo come da registri di giusrtizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
-OMISSIS-, in persona del Dirigente pro-tempore, allo stato non costituito;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento prot. n. 3/Covid del 31 dicembre 2021, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

– della nota DAP n. 0456756.U del 9 dicembre 2021 a firma del Capo del Dipartimento relativamente alle linee operative recanti “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”

– dell’invito in data e 16 dicembre 2021 n. 17687 di prot. a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

– del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge 28 maggio 2021, n. 76;

– della legge 23 luglio2021, n. 106;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2022.

SECONDO DECRETO

N. 00724/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00846/2022 REG.RIC.

sul ricorso numero di registro generale 846 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
-OMISSIS– Provveditorato Regionale per la Lombardia –OMISSIS-, in persona del Dirigente pro-tempore, allo stato non costituito; 

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento prot. nr. 00106/2022 del 4 gennaio .2022, notificato il 5 gennaio 2022, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

– dell’invito in data e notificato il 15 dicembre 2021 n. 0027540 di prot. a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

– del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge 28 maggio 2021, n. 76;

– della legge 23 luglio 2021, n. 106;

– del d.l. 7 giugno 2022, n.1;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2022.

TERZO DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
–OMISSIS-– Direzione della Casa Circondariale “ E. Scalas “ di Cagliari, in persona del Dirigente pro-tempore, allo stato non costituito:

per l’annullamento del provvedimento prot. nr. 4/Covid del 3 gennaio 2022, notificato in pari data, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

– dell’invito del 17 dicembre .2021 prot. nr. 17553; a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

– del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge 28 maggio 2021, n. 76;

– della legge 23 luglio 2021, n. 106;

– del d.l. 7 gennaio 2022, n.1;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 2 febbraio 2022.

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