Supplenti, ferie non godute: vanno retribuite? Nuova sentenza

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Le ferie non godute dai supplenti della scuola vanno retribuite a chi ne fa richiesta. Lo conferma il Tribunale di Como che ha accolto il ricorso di una docente precaria, tutelata da Anief. Questa sentenza conferma quelle precedenti sempre ottenute da Anief. Come spiega Marcello Pacifico, l’indennità delle ferie non godute non si può volatilizzare, ma deve essere corrisposta fino all’ultimo centesimo.

Ferie precari non godute: i fatti

La docente supplente ricorsista, spiega Anief, nel corso degli anni aveva stipulato diversi contratti a termine. Il giudice, le ha riconosciuto un risarcimento per l’indennità per le ferie non godute, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo. In più ha condannato il Ministero a versare € 21,50 per spese ed € 700,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa. 

Ai supplenti viene illegittimamente negato il riconoscimento economico per i giorni di permesso non usufruiti durante le supplenze. “Lo Stato non può continuare a trattare i precari come se fossero dipendenti di serie B”, conclude Pacifico. 

Le ferie: la posizione errata del Ministero

Il giudice ha scritto nella sentenza che l’art. 5 co 8 dl 95/2012 conv. in l. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.

La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

La fruizione obbligatoria delle ferie è prevista dall’art 1 co 54 l. 228/2012 cit. solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, mentre dopo il giorno 8 giugno (solitamente) non c’è alcuna sospensione delle lezioni perché più semplicemente, sono ormai definitivamente terminate (vd. Trib. Verbania, sent. 22/2020)”.

Per il giudice, “pertanto i giorni residui di ferie maturati dalla ricorrente al termine delle lezioni non possono venire assorbiti dai giorni successivi che, pur in mancanza di lezioni, non coincidono con l’assenza dal servizio”.

La sentenza

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