Mascherine all’aperto, il Ministero della Salute ha emesso una nuova Ordinanza, in data 8 febbraio 2022, attraverso la quale si modifica la normativa vigente in merito all’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione nei luoghi all’aperto. La nuova Ordinanza del Ministero della Salute produrrà i propri effetti a partire da venerdì prossimo, 11 febbraio 2022, fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo.
Ordinanza Ministero della Salute sull’uso delle mascherine all’aperto
All’articolo 1 della nuova Ordinanza del Ministero della Salute si legge quanto segue: ‘Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
L’obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio’.