Lavoratrice con il proprio figlio
Lavoratrice con il proprio figlio

Congedo parentale, l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato un nuovo orientamento applicativo riguardante il congedo parentale.

Congedo parentale, nuovo orientamento applicativo ARAN

L’ARAN ha risposto alla seguente domanda: ‘Il fatto che uno dei genitori, non dipendente pubblico, fruisca di benefici retributivi correlati al congedo parentale ha effetto sulla previsione di cui all’art. 12, comma 4 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, che riconosce complessivamente per entrambi i genitori, il 100% della retribuzione per i primi 30 giorni di congedo parentale?

Nella risposta si fa riferimento all’articolo 12 del suddetto CCNL Scuola del 2007 in merito a quanto disposto sull’istituto del congedo parentale. Al comma 4, infatti, si legge: ‘Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero……’.

Tale articolo – spiega l’ARAN – prevede una norma di miglior favore, concernente il diritto alla retribuzione per intero per i primi 30 giorni di congedo parentale e si inserisce nell’ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto dell’articolo 32 con l’articolo 34 del Decreto Legislativo N. 151/01.

Infatti se il suddetto articolo 32 disciplina il “periodo” di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del bambino (come modificato dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 80/2015), è l’articolo 34 che ne prevede il relativo trattamento economico.

Il richiamo all’articolo 32 è riferito solo alle modalità e ai tempi di fruizione del congedo da parte di ciascun genitore, mentre la deroga in melius, di cui all’articolo 12, comma 4, del CCNL in oggetto, è rilevabile solo se rapportata all’indennità disciplinata dal successivo art. 34, comma 1 del D. Lgs. n.151/2001.

Ne consegue che i primi trenta giorni di congedo parentale di cui al su citato art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero solo se coincidono con periodi per i quali la disciplina legislativa riconosca l’erogazione di una indennità pari al 30% del trattamento economico in godimento. Deve peraltro essere ricordato che il richiamato art. 12, comma 4 del CCNL del 29.11.2007 prende a riferimento esclusivamente lavoratori pubblici e, pertanto, il diritto all’intera retribuzione per i primi trenta giorni di congedo parentale fruito dal un dipendente di una pubblica amministrazione non verrà intaccato da ipotesi di riconoscimento di analogo beneficio all’altro genitore non appartenente al settore pubblico.