Lavoratori fragili e smart working, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Pubblica Amministrazione, riguardante l’individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità per lo svolgimento delle mansioni lavorative in modalità agile fino al 28 febbraio 2022.
Lavoratori fragili e smart working, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto
Nel Decreto si legge quanto segue: ‘Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- – trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- – trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- – attesa di trapianto d’organo;
- – terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
- – patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- – immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- – immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- – dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- – pregressa splenectomia;
- – sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- – cardiopatia ischemica;
- – fibrillazione atriale;
- – scompenso cardiaco;
- – ictus;
- – diabete mellito;
- – bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- – epatite cronica;
- – obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- – età >60 anni;
- – condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.
Ai fini del decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore’.
Di seguito, riportiamo il testo integrale del Decreto.