Immissioni in ruolo straordinarie da prima fascia GPS, lo Studio Legale Esposito-Santonicola informa in merito ad una recente ordinanza del Consiglio di Stato riguardante l’esclusione dei docenti inseriti nella seconda fascia dalla procedura assunzionale disposta, in via straordinaria, dall’articolo 59 del Decreto Sostegni Bis. Alcuni docenti inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze si sono rivolti alla Magistratura Amministrativa, domandando la ‘rimodulazione del reclutamento straordinario’ atta a consentire, agli aspiranti docenti della scuola secondaria delle GPS, per i posti comuni e di sostegno, di poter concorrere, presso la provincia di attuale inserimento, alla pari dei colleghi abilitati inseriti in prima fascia.
Immissioni in ruolo da prima fascia GPS, Consiglio di Stato: ‘Ammissibile ricorso collettivo docenti II fascia’
Lo Studio Legale Esposito Santonicola ha sintetizzato le motivazioni esposte dai docenti ricorrenti:
‘Se il sistema scolastico consente, al personale precario, di lavorare “quale docente con chiamata”, in virtù di titoli o servizi posseduti, “da prima o seconda fascia G.P.S.” (l’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124 individua genericamente le graduatorie provinciali);
Se l’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 – nel prevedere la possibilità di far accedere gli interessati “alle immissioni in ruolo straordinarie per il solo anno scolastico 2021/22” – richiama, quale requisito, l’inclusione degli aspiranti nelle graduatorie provinciali per le supplenze… di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 03 maggio 1999, n. 124 (normativa, quest’ultima, che non pone distinzioni tra prima e seconda fascia G.P.S.);
Non si comprende per quale ragione “costituzionalmente legittima” il legislatore abbia inteso imporre, ai fini partecipativi, quel “paletto preclusivo al reclutamento” – obbligo di inserimento in prima fascia G.P.S. – per i docenti della secondaria (inclusi in seconda fascia G.P.S.), pur potendo svolgere gli istanti (al pari dei colleghi di prima fascia) mansioni di identica qualità, su posti anche “vacanti e disponibili”’.
Il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis), nel primo grado del giudizio cautelare, non ha ritenuto il ricorso coerente con i limiti entro i quali consentire la proposizione di un’azione giudiziaria collettiva e cumulativa “essendo state impugnate plurime graduatorie”.
Non condividendo tale tesi, i legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccilo hanno sottoposto (sempre nella fase giudiziaria cautelare), al vaglio del Consiglio di Stato, il rilevato profilo d’inammissibilità del ricorso, nei seguenti termini:
Gli appellanti, con specifico riferimento agli insegnamenti interessati, sono tutti inseriti – in virtù dei validi titoli d’accesso all’insegnamento – nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. posti comuni o di sostegno) e, con la medesima domanda giudiziaria, hanno domandato la partecipazione allo stesso reclutamento straordinario (A.S. 2021/2022), ex D.M. 242 del 30 luglio 2021.
Sono state in tale ottica impugnate dai patrocinati “per le stesse ragioni” – unitamente al D.M. che regola il reclutamento – le singole graduatorie di supplenza (G.P.S. A.S. 2021/22), appositamente individuate ai fini della partecipazione al “reclutamento straordinario Sostegni Bis”.
Le motivazioni dell’ordinanza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), presieduto dal Giudice dott. Marco Lipari, con ordinanza del 09/02/2022, si è espresso, in sintonia con la tesi dello studio legale Esposito Santonicola. Ecco alcuni estratti essenziali delle argomentazioni esposte dal CdS:
L’appello avverso l’ordinanza cautelare presenta “apprezzabili profili di fondatezza” in relazione alla questione dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, che non appare superare “i limiti entro i quali è consentita la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo dinanzi al TAR”, per la posizione omogenea degli originari ricorrenti, attuali appellanti – tutti inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) – e quindi tutti parimenti interessati in via diretta all’impugnazione della procedura di reclutamento straordinario indetta dal Ministero dell’Istruzione, nella parte in cui non consente la loro partecipazione.
Quanto agli sviluppi, nel merito, della vicenda giudiziaria – nell’attesa di conoscere le novità politiche sulla possibile proroga, all’anno scolastico 2022/23, delle assunzioni a tempo indeterminato “dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze” (Decreto Sostegni Bis) – saranno resi noti a seguito della pubblica udienza, che seguirà al cospetto del T.A.R. Lazio’.