Presto dovrebbero essere attivati i percorsi di formazione del VII ciclo del TFA sostegno. Gli Atenei hanno già dato la propria disponibilità . I corsi permettono di ottenere la specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. La prima prova da superare è il test preselettivo, ma ancora le date non sono note. Ci sono alcuni candidati, che potranno saltare questa prova e accedere direttamente alla prova scritta.
TFA sostegno VII ciclo, chi salta il test preselettivo?
Non tutti gli aspiranti al TFA sostegno VII ciclo dovranno superare il test preselettivo. Alcuni di loro potranno accedere direttamente alla prova scritta. Di quali categorie di candidati stiamo parlando?
- Aspiranti beneficiari legge 104/92
- Aspiranti con servizio su sostegno
Beneficiari legge 104/92: L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. Per cui, chi beneficia della legge 104 accede direttamente alla prova scritta.
Candidati con servizio su sostegno: coloro che negli ultimi 10 anni, hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione a cui si riferisce la procedura, saltano il test preselettivo (art. 2, comma 8 legge n. 41/2020).
Il punteggio del test preselettivo dei candidati ammessi direttamente alla prova scritta, non è viene computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso (vedi nota TFA 2020/21).
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Come si calcola l’annualità di servizio
Per fare il calcolo corretto dell’annualità di servizio facciamo riferimento all’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99. ‘Per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia’ (vedi anche chiarimenti nota Miur n. 7526 del 24 luglio 2014).
Quindi, un aspirante può considerare annualità di servizio ogni anno scolastico in cui ha svolto 180 giorni di servizio anche non continuativo, oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio. Non si possono sommare periodi appartenenti ad anni scolastici differenti.