Abilitazione conseguita all’estero, lo Studio Legale dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri rende nota la sentenza N. 1782 del 14 febbraio 2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la quale è stata accolta la domanda di una ricorrente, assistita dallo stesso Studio Legale, per l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania.
Abilitazione conseguita all’estero, TAR Lazio condanna Ministero dell’Istruzione
Lo Studio Legale dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri sottolinea come il TAR del Lazio abbia provveduto a sanzionare ‘il comportamento ostruzionistico del Ministero dell’Istruzione sul riconoscimento dei titoli esteri. Questa volta è stato dichiarato illegittimo, e quindi annullato, con sentenza n. 1782 del 14/02/2022, il provvedimento dell’Amministrazione che ha rigettato l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania per mancanza dell’Adeverinta’.
Il Tribunale Amministrativo ha censurato la condotta del Ministero che avrebbe dovuto, nel caso di specie, in luogo del rigetto per insufficienza documentale, richiedere la documentazione necessaria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, così come previsto dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs 206/2007.
E ciò in quanto “Se il termine suindicato non può essere ritenuto perentorio, non essendovi alcuna espressa previsione in merito da parte della legge richiamata, in ossequio al brocardo ubi lex voluit dixit, per cui si ritiene che tali integrazioni possano essere chieste anche successivamente dall’amministrazione, è altrettanto vero che la disposizione in questione, per come formulata, pone un vero e proprio obbligo in capo alla p.a., con riferimento alla verifica circa la completezza della documentazione presentata dai privati che, pertanto, non pare certo poter essere eluso dal suo comportamento omissivo, così come avvenuto nel caso di specie”.
La citata disposizione normativa, peraltro, è espressione del generale principio del “soccorso istruttorio” di cui all’art. 6 della legge n. 241/90, riferibile a tutti i procedimenti amministrativi.
Il TAR Lazio, sede di Roma, sulla base delle suddette argomentazioni, ha accolto la domanda della ricorrente di annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania, condannando il Ministero dell’Istruzione alla refusione delle spese legali sostenute dalla docente.