alunna e docente di sostegno
sostegno

Si torna ancora una volta a parlare di sostegno agli alunni con disabilità e del diritto allo studio che hanno, diritto che si deve tutelare e che viene garantito attraverso il supporto del docente specializzato assegnato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, in base alle indicazioni del Piano Educativo Individualizzato. Cosa succede quando il monte ore settimanali di supporto è inferiore a quello previsto dal PEI? Come può la famiglia dell’alunno far rispettare il diritto del figlio? Deve ricorrere in tribunale: di seguito quanto stabilisce la sentenza del 16 febbraio 2022 del TAR Lombardia.

È importante tutelare il diritto al sostegno dell’alunno con disabilità

In più occasioni abbiamo evidenziato l’importanza che la figura del docente di sostegno ricopre a scuola per garantire l’integrazione degli alunni con disabilità. Più volte abbiamo anche sottolineato che occorre tutelare e garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti, in modo particolare di quelli certificati poiché più ‘svantaggiati’ rispetto ai compagni. Capita spesso che il docente specializzato nell’inclusione debba svolgere supplenze nelle altre classi per ricoprire le assenze giornaliere dei colleghi assenti: emergenze del caso che non dovrebbero tuttavia così risolversi o quantomeno rappresentare solo casi eccezionali.

Ma succede anche che l’Ufficio Scolastico Territoriale competente non assegni il docente specializzato per le ore in realtà previste dal PEI e ritenute necessarie in presenza di disabilità grave: il rapporto 1:1 in questo modo non si rispetta, e si compromette il diritto allo studio dell’alunno. La famiglia, se ha un’estrazione socio-economica-culturale adeguata, ricorre allora in tribunale per rivendicare il diritto del proprio figlio.

Sentenza del TAR Lombardia

È questo il caso della sentenza rilasciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Terza, che il 16 febbraio scorso ha accolto il ricorso dei genitori di un alunno con disabilità: l’Ufficio Scolastico Regionale competente gli aveva assegnato 13 ore di sostegno invece di 18 come stabilito dal PEI. La sentenza condanna l’amministrazione scolastica “ad assegnare il sostegno didattico, per l’a.s. 2021/22, sulla base del bisogno rilevato, pari a 18 ore di servizio settimanale del docente specializzato, così come risulta necessario” considerando anche “la gravità dell’handicap (art. 3 comma 3 L. 104/92) del minore disabile”. “L’amministrazione competente è obbligata a garantire fin da subito all’alunno” il supporto definito nel PEI.

Commento ANIEF

Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF, ha commentato così la sentenza: “Queste espressioni perentorie ci confermano che le modalità attuative distorte delle leggi non possono avere il via libera dei giudici, perché vanno a ledere dei diritti fondamentali degli alunni. E quando si tratta di disabili, tutto questo diventa ancora più grave. Bene abbiamo fatto ad insistere, ormai da dieci anni, con la nostra iniziativa ‘Sostegno, non un’ora in meno’, con la quale procediamo, senza oneri per le famiglie, con l’immediata attivazione, tramite ricorsi d’urgenza, di nuovi posti e per il recupero delle ore negate agli alunni con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92. Come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.80/10 sul cosiddetto rapporto uno a uno: in caso di disabilità grave, tutti i limiti stabiliti da esigenze di bilancio non sono pertinenti”.