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Stipendi, bonus 100 euro, Irpef e Assegno Unico: l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare, in data 18 febbraio 2022, la Circolare N. 4 avente come oggetto: ‘Articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Tassazione Irpef e esclusione dall’Irap’. Nel documento vengono riportate le novità introdotte con la nuova legge di bilancio 2022 in merito al bonus da 100 euro (ex bonus Renzi), la tassazione Irpef e il nuovo Assegno Unico per i figli.

Stipendi, bonus 100 euro, aliquote Irpef e Assegno Unico: le novità della LdB in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Nella premessa, l’Agenzia delle Entrate sottolinea lo scopo della Circolare, ovvero fornire chiarimenti sull’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale. 

L’intento della riforma è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, e modificare la dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando alcune discontinuità. 

Si prevede il riordino delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’imposta, con lo scopo di contenere l’elusione fiscale. 

Atteso che le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche devono essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni vigenti in materia di Assegno Unico e Universale spettante per i figli e di quelle riguardanti la detrazione fiscale ex articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella circolare sono forniti i primi chiarimenti anche con riferimento a tali disposizioni.

Irpef

L’articolo 1, commi da 2 a 4, della legge di bilancio 2022 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’Irpef, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, aliquote diverse per scaglioni di reddito. L’imposta netta è ottenuta sottraendo detrazioni e crediti d’imposta spettanti. 

Viene ridotta da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta, facendo tuttavia salva l’attribuzione dello stesso, a specifiche condizioni, in caso di redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Il comma 3 ha, altresì, abrogato la “ulteriore detrazione” per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’articolo 2 del medesimo d.l. n. 3 del 2020. 

La lettera a) del comma 2 ha modificato il sistema di determinazione dell’Irpef contenuto nell’articolo 11 del TUIR, riducendo da cinque a quattro le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito. 

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2022, l’articolo 11, comma 1, del TUIR, nell’attuale formulazione, prevede che l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 

  • a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
  • b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; 
  • c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 
  • d) oltre 50.000 euro, 43 per cento. 

Pertanto, rispetto alla previgente disciplina: 

  • la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento; 
  • la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro; 
  • è soppressa l’aliquota del 41 per cento; 
  • i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

La Circolare presenta uno schema (sotto forma di tabelle) per il calcolo dell’Irpef sulla base delle regole attualmente vigenti. 

Assegno Unico per i figli

L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 23024, rubricato «Istituzione dell’Assegno Unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’AUU, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato modifica l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022: 

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità; 
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis. 

Il citato articolo 12 del TUIR è stato ulteriormente modificato dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 428 (decreto sostegni-ter), il quale al comma 1, lettera d), ha previsto che tra i familiari a carico non rientrano i figli di qualsiasi età, «ancorché per i medesimi non spetti la detrazione» prevista per i figli a carico, di cui alla precedente lettera c). 

Inoltre, il predetto decreto sostegni-ter ha inserito il nuovo comma 4-ter nel medesimo articolo 12 del TUIR, il quale stabilisce che ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione». 

In altri termini, per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere, ossia, per quel che rileva in questa sede, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose di cui al richiamato articolo 12 del TUIR. 

Ciò significa che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio) l’articolo 12 nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’articolo 10 del d.lgs. n. 230 del 2021. 

Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta. Il ragguaglio della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell’articolo 12 deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose di cui al citato comma 1-bis. 

Infatti, dato che tale detrazione è stata sostituita dal citato AUU, si ritiene che per il solo anno 2022, se il contribuente ha diritto alla predetta detrazione, la stessa debba essere rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione. La condizione richiesta dalla norma dell’esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022, ciò in quanto l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose, senza la necessità di verificare che l’evento che dà diritto alla detrazione stessa sia avvenuto in vigenza del citato comma 1-bis. 

Nella Circolare vengono indicati degli esempi di calcolo.

Bonus Irpef o bonus 100 euro

Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, l’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020 riconosceva – a condizione che il reddito complessivo non fosse superiore ad una soglia prestabilita – una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus Irpef o bonus 100 euro), determinata in rapporto al numero di giorni lavorativi, in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, risultasse di ammontare superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati. Più precisamente, tale disposizione normativa riconosceva, a decorrere dall’anno 2021, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorreva alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro qualora: 

  • l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati risultasse superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati e
  • il reddito complessivo non risultasse superiore a 28.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, era dunque necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, con riferimento al medesimo periodo di imposta, ossia l’anno in corso. 

Trattamento integrativo post 1° gennaio 2022

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso. 

Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nel primo periodo del comma 1 (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali), la medesima disposizione normativa ha, tuttavia, precisato che il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020 è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo20 è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Nella Circolare, poi, vengono indicate le detrazioni per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante e alcuni esempi in merito.

Qui sotto riportiamo il testo integrale della nuova Circolare N. 4 dell’Agenzia delle Entrate.

CIRCOLARE