Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, dopo il tentativo fallito con il decreto Milleproroghe che ha dato vita ad un vero e proprio scontro politico tra il M5S e la Lega, i pentastellati ci riprovano in commissione Istruzione al Senato presentando un emendamento al decreto Sostegni ter per la riapertura delle GPS nella prossima primavera.
Aggiornamento GPS nel 2022, emendamento del Movimento 5 Stelle al decreto Sostegni ter
Le deputate e i deputati del M5S in commissione Cultura hanno diramato un comunicato ufficiale: ‘Con un emendamento al decreto Sostegni-ter depositato al Senato, il MoVimento 5 Stelle propone che l’aggiornamento e il rinnovo delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) sia allineato con l’aggiornamento e il rinnovo delle Graduatorie a esaurimento (Gae). Si tratta di una soluzione concreta a una questione di fondamentale importanza per il personale docente: in questo modo sia le Gps che le Gae saranno subito aggiornate e rinnovate, in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, e a beneficiarne saranno tanto i docenti precari quanto i giovani neolaureati, per i quali si apriranno nuove strade’.
Ecco il testo dell’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle:
AS 2505 Emendamento Art. 19
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
‘3-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2022/23 e di assicurare il tempestivo rinnovo e aggiornamento triennale entro il 1° settembre 2022 delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, N. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, N. 41, le parole: “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza”, sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25 anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo triennale, con una o più ordinanze”.’