Valore abilitante laurea + 24 CFU: sentenza Tribunale Messina

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Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci dall’avv. Santina Franco (foro di Patti – studio legale Di Salvo).

Commento sentenza Tribunale Messina del 22 febbraio 

Quella del 22.02.2022 è una delle prime sentenze (N. 424/2022) con cui il Tribunale di Messina, accogliendo nel merito le domande di cui al ricorso patrocinato dall’avv. Santina Franco ( foro di Patti – studio legale Di Salvo), consolida il proprio orientamento giurisprudenziale che riconosce il valore abilitante della laurea + i 24 CFU, con conseguente inserimento della ricorrente nella prima fascia delle GPS a pieno titolo.

Nelle motivazioni della sentenza, quale fondamento normativo a sostegno della decisione, si indica la l. 107/2015 che disciplina la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e il conseguente d.lgs. n. 59/2017, che prevede come requisito di accesso, non già il conseguimento di un’abilitazione(TFA, PAS, SSIS), bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l’espletamento di tre anni di servizio.

La suddetta sentenza, deve considerarsi di rilievo, oltre che per la decisione sulle questioni di merito – che confermano il diritto degli aspiranti docenti ad accedere alla prima fascia delle GPS senza discriminazione rispetto a quei docenti che in passato sono riusciti a conseguire un’abilitazione, mediante la partecipazione a corsi abilitanti che da tempo non sono più attivi – anche perché viene affrontata una questione preliminare in ordine alla regolare costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione.

Infatti, il G.L. premette che in tale tipologia di controversia la legittimazione passiva spetta solo al Ministero dell’Istruzione, quale datore di lavoro della ricorrente, difettando in capo agli uffici scolastici regionali e provinciali. Pertanto la difesa nel giudizio non può avvenire attraverso la costituzione di dirigenti degli uffici periferici non generali, in virtù del fatto che l’art 16, comma 1 lett.f del d.lgs 165/2001 riserva solo ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti nel caso in cui la legittimazione passiva spetta solo al Ministero, come confermato dalla Suprema Corte nel sent. Cass. N. 32166/2021).

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