Graduatorie provinciali 2022: la valutazione dei titoli di studio

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Le modalità di predisposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze saranno indicate con decreto del Ministro dell’istruzione. Questo è quanto prevede l’art 1 del nuovo regolamento per le supplenze. Con il medesimo decreto sono adottate le tabelle di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie, nonché degli ulteriori titoli valutabili. Le tabelle saranno uguali a quelle del precedente biennio? Al momento non è dato saperlo, ma si presuppone che se anche ci fossero modifiche, non comporteranno stravolgimenti rispetto a quelle precedenti.

La valutazione dei titoli di studio delle GPS

L’articolo 6 del nuovo regolamento per le supplenze, indica i principi generali della valutazione dei titoli per le GPS. Gli aspiranti, al momento dell’inserimento nelle GPS di I e II fascia, sono graduati sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli, definite con decreto del Ministero (vedi requisiti di ammissione). In linea generale, però, il regolamento prevede che:

  • Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ogni GPS.
  • Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.
  • Sono gli uffici scolastici territorialmente competenti a valutare i titoli dichiarati per le GPS, anche attraverso la delega a scuole polo.
  • In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli posseduti, i dirigenti degli US procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
  • La scuola dove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli, il DS che li ha effettuati comunica l’esito all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
  • I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze di aggiornamento delle GPS e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.
  • In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni o rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; la comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato.
  • Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
  • Le operazioni sonno coordinate dagli uffici scolastici, che ne definiscono anche le relative tempistiche.

Conseguenze per dichiarazioni false

L’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto. Quindi, tale servizio non è menzionato negli attestati di servizio e non da diritto all’attribuzione di alcun punteggio. Non è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.

Il provvedimento è emesso dal dirigente scolastico.

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