Mobilità personale docente, educativo e ATA: come fare domanda (Fascicolo Flc-Cgil)

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Mobilità personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23, il 27 gennaio è stata siglata l’Ipotesi di CCNI 2022-2025 concernente la mobilità negli anni scolastici 2022/23 – 2023/24 – 2024/25. La predetta Ipotesi ha visto la sottoscrizione di Cisl scuola, mentre Flc-Cgil e le altre tre sigle rappresentative del 75% della categoria si sono astenute. 

Mobilità scuola per l’anno scolastico 2022/23, la guida operativa Flc-Cgil

Visto il prossimo rinnovo del CCNL 2019/2021 che delega l’intera materia alla contrattazione integrativa e in considerazione della vigenza triennale, è stata inserita nel testo del CCNI una precisa clausola che prevede la riconvocazione delle parti a fronte di “eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione” del CCNL al tavolo con l’ARAN (art.1 c. 9).

Le operazioni di mobilità, come sempre, rimangono annuali e sono disposte dalla specifica Ordinanza Ministeriale che fissa i termini e le modalità per la procedura di presentazione delle domande online, nonché le date per la pubblicazione degli esiti. Il 25 febbraio 2022 sono state emanate quelle di riferimento per l’a.s. 2022/2023: la OM 45/22 e la OM 46/22 (insegnanti di religione cattolica) trasmesse con la nota ministeriale 8204 del 25 febbraio 2022.

Tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale. Accedono volontariamente alla mobilità professionale solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale ATA in possesso del titolo per il profilo richiesto nella medesima area.

Il personale ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale, ma con alcune esclusioni: i DSGA neo-assunti che sono soggetti al vincolo di permanenza e il personale ex LSU in caso di internalizzazione a tempo parziale.

Non possono accedere alla mobilità i docenti assegnati con incarico a tempo determinato ai posti comuni e di sostegno a seguito della procedura straordinaria di cui all’art.59 comma 4, del DL 73/21, convertito in L. 106/21.

Le fasi della mobilità territoriale e professionale

Le fasi sono tre, distinte nell’ordine delle operazioni: 

I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità) 

II fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune). 

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra o passaggi di profilo).

Nel fascicolo predisposto da Flc-Cgil potrete consultare tutte le informazioni relative alla domanda di mobilità, con effetti nel triennio di vigenza del CCNI, le preferenze esprimibili, le deroghe al vincolo di permanenza triennale, le sedi disponibili per la mobilità e le altre casistiche.

FASCICOLO FLC-CGIL MOBILITA’ 

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