Sciopero scuola, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 11255 del 28 febbraio 2022 avente come oggetto: ‘Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per l’8 marzo 2022. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10’.
Sciopero scuola per la giornata di martedì 8 marzo: Nota Ministero Istruzione N. 11255
Il Ministero dell’Istruzione, con la Nota N. 11255 del 28 febbraio 2022, comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2022, è previsto uno sciopero generale nazionale proclamato da:
- Slai Cobas per il Sindacato di classe; lavoratori dei settori pubblici, privati e cooperativi, con contratto a tempo indeterminato e determinato, precari e atipici;
- USB: tutte le categorie pubbliche e private con adesione di USB PI;
- Confederazione CUB: tutti i settori pubblici e privati con adesione di CUB SUR relativamente al personale del comparto istruzione e ricerca, a tempo indeterminato e determinato, nonché personale con contratto atipico;
- Confederazione Cobas: tutto il personale dipendente pubblico e privato con adesione dei Cobas – Comitati di base della scuola relativamente al personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado;
- Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma): tutto il lavoro dipendente pubblico e privato;
- Adesione USI – LEL (Modena) allo sciopero indetto da Unione Sindacale Italiana: tutto il personale dipendente pubblico e privato;
- Adesione USI – Educazione (Milano) allo sciopero indetto da USI – CIT: tutto il personale dipendente pubblico e privato;
- SGB. Sindacato Generale di Base: tutte le categorie private e pubbliche;
- S.I. Cobas: tutte le categorie.
Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.