Trasferimento da sostegno a posto comune, con quale modalità?

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Ieri 28 febbraio è scattata la prima procedura della mobilità 2022: fino al prossimo 15 marzo, il personale docente interessato potrà inoltrare, tramite l’apposita area di Istanze Online, la propria domanda. Sono diverse le possibilità che si presentano ai docenti, tra cui il trasferimento da sostegno a posto comune per la classe di concorso in cui si è abilitati. Come avviene questo movimento? Chi può presentarne richiesta? Cerchiamo di fare chiarezza in merito.

Caratteristiche del trasferimento da sostegno a posto comune

Da ieri 28 febbraio e fino alle ore 23.59 del prossimo 15 marzo tutti i docenti interessati possono inoltrare, attraverso Istanze Online, la propria domanda di mobilità: tra i movimenti previsti vi è anche la possibilità del trasferimento da sostegno a posto comune sulla classe di concorso di riferimento. Se il movimento avviene all’interno dello stesso grado di istruzione si tratta di un vero e proprio trasferimento; se invece si passa da un grado di istruzione all’altro, ad esempio dalla secondaria di I grado a quella di II grado, si ha il caso di un passaggio di ruolo.

Non tutti i docenti di ruolo titolari sul sostegno possono chiedere il trasferimento su materia: solo chi ha superato il vincolo quinquennale può infatti presentare domanda. Il computo del quinquennio si effettua a partire dall’anno scolastico in cui si ha avuto l’immissione in ruolo su sostegno o il trasferimento da materia a sostegno: sono liberi dal suddetto vincolo quindi i docenti titolari sul sostegno dall’anno scolastico 2017/18. In questo calcolo si conteggia l’eventuale anno di decorrenza giuridica dell’assunzione in ruolo e l’anno in corso di svolgimento.

Tuttavia, chi non ha superato tale vincolo, può partecipare alla mobilità sul sostegno, presentando domanda di trasferimento comunale, provinciale o interprovinciale o domanda di passaggio di ruolo se in possesso dell’abilitazione necessaria per il grado di istruzione richiesto: ricoprirebbe comunque un posto di sostegno e in questo caso il vincolo quinquennale ripartirebbe nuovamente da capo.

Nel caso di trasferimento da sostegno a materia all’interno dello stesso comune o provincia, tale movimento rientrerebbe alla fine della II fase della mobilità, quella provinciale, lettera H ter.

Quando si è soggetti al vincolo triennale

Il docente che ha ottenuto trasferimento da sostegno a posto comune o su sostegno stesso in altra sede, potrebbe ritrovarsi nel vincolo triennale. In caso di trasferimento o movimento provinciale, avrà tale vincolo se soddisfatto in una preferenza analitica o nel comune di titolarità. Qualora ottenga un trasferimento/passaggio di ruolo interprovinciale, a prescindere dalla preferenza espressa sulla nuova scuola di titolarità, dovrà rimanerci per tre anni: il vincolo triennale, in questo caso, infatti, si applica a tutte le preferenze indicate.

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