Nei prossimi giorni prende il via l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e delle Graduatorie di Istituto di prima fascia. Il CSPI ha già fornito il proprio parere sullo schema di Decreto del Ministero. Qual è la validità delle graduatorie? Quali operazioni sono possibili con l’aggiornamento? Quali sono le modalità di presentazione della domanda? Sulla base della bozza di decreto, pertanto ancora suscettibile di modifiche, rispondiamo a queste tre domande.
Graduatorie ad esaurimento: la validità e la domanda
Le GaE, dopo l’aggiornamento di quest’anno, avranno una validità triennale: anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
Dalle graduatorie, si attinge per:
- il 50% delle immissioni in ruolo annuali autorizzate
- le supplenze annuali (al 31/08);
- le supplenze sino al termine delle attività didattiche (al 30/06).
La domanda di aggiornamento si presenta telematicamente (probabilmente dal 10 al 28 marzo 2022), tramite Istanze Online. I titoli vanno dichiarati, ma non è necessario produrre alcuna certificazione. In allegato alla domanda, invece, si presentano:
- le certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
- i titoli artistico-professionali relativi alle graduatorie di strumento musicale A-56;
- i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione europea (sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nella U.E.).
A chi presentare la domanda
- domanda di permanenza, aggiornamento, conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva: all’Ufficio scolastico regionale/provinciale che ha gestito la relativa domanda per il triennio scorso;
- trasferimento: all’Ufficio scolastico regionale/provinciale della provincia prescelta.
Chi è già inserito nelle GaE di I fascia di 2 province, mantiene il diritto a:
- essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province
- chiedere il trasferimento da una o da entrambe le province.
Aggiornamento GaE: cosa è possibile fare
Gli aspiranti inseriti nelle GaE (che ricordiamo non sono aperte a nuovi inserimenti), indipendentemente dalla fascia a cui appartengono possono presentare domanda di:
- aggiornamento del punteggio attuale;
- permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva ovvero lo scioglimento della stessa (senza aggiornare il punteggio);
- trasferimento da una provincia ad un’altra.
Altre possibili operazioni nel corso dell’aggiornamento sono:
- chi risulta cancellato nei bienni/trienni precedenti, perché non ha presentato la domanda, può presentare istanza di reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio che aveva all’atto della cancellazione;
- chi possiede il titolo di specializzazione può chiedere i corrispondenti posti di sostegno, per tutti i gradi di istruzione per i quali è inserito nelle GaE e per i quali ha conseguito il titolo di specializzazione;
- si può chiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno, se iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro l’a.a. 2021/22 e se il proprio titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero è in corso di riconoscimento, alla data di scadenza della presentazione delle domande. La riserva si scioglie se il titolo di specializzazione viene riconosciuto entro il 15 luglio 2022.
Aggiornamento titoli e servizi
Quali sono i titoli e i servizi da aggiornare quest’anno? Sono quelli nuovi, ovvero conseguiti dopo l’aggiornamento dello scorso triennio. In particolare, parliamo di titoli e servizi:
- conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (data di scadenza per la presentazione delle domande dello scorso aggiornamento) ed entro i termini di presentazione delle domande del presente aggiornamento (probabilmente il 28 marzo);
- posseduti prima del maggio 2019, ma non presentati nello scorso aggiornamento.
Precisazioni
- i servizi relativi all’a.s. 2018/19, dopo il 16 maggio 2019, si dichiarano solo se in questo anno scolastico (2018/19), l’interessato non ha raggiunto il punteggio massimo conseguibile (12 punti);
- i docenti che si reinseriscono nelle graduatorie, aggiungono i titoli e i servizi successivi a quelli posseduti e valutati prima della cancellazione;
- a parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione delle preferenze previste nell’articolo 5 del DPR n. 487/1994, è il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nella graduatoria ad avere la precedenza.