Assemblee sindacali, come si gestisce l’orario di servizio?

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Le assemblee sindacali costituiscono un diritto di tutti i lavoratori della scuola, sia docenti che ATA, stabilito e garantito a livello contrattuale e normativo. La prossima settimana, alcuni sindacati hanno indetto delle assemblee territoriali, a cui il personale scolastico può prendere parte: di seguito forniamo alcuni chiarimenti sulle ore da poter usufruire, sulla modalità di partecipazione e di gestione delle classi.

Assemblee sindacali: chi può partecipare

Ogni anno, i lavoratori della scuola hanno diritto a prendere parte alle assemblee sindacali indette dai sindacati competenti. Il comma 1 dell’art. 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” stabilisce la rappresentatività sindacale. 

Il comma 1 dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 prevede che “I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione”.

Sono 10, quindi, in tutto le ore di cui ogni singolo docente o ATA può usufruire nel corso di un anno scolastico: tale numero non varia anche se si è in servizio su una COE. Il diritto spetta spetta sia al personale di ruolo che a tempo indeterminato, indipendentemente dall’iscrizione o meno al sindacato che indice l’assemblea.

Le ore si retribuiscono e non sono oggetto di nessuna decurtazione, e per partecipare non è necessaria l’apposizione di firme in alcun registro di presenza: è decaduto l’art. 11 del DPR 395/88 che demandava ai capi d’istituto l’accertamento della partecipazione dei docenti all’assemblea.

Non vi sono limiti nel numero di partecipazione per quanto riguarda i docenti: in riferimento al personale ATA e amministrativo, invece, occorre sempre garantire il servizio minimo durante le ore in cui si svolge l’incontro sindacale. Pertanto, si dovrà eventualmente procedere con una turnazione dei lavoratori.

Ogni mese è consentito lo svolgimento di massimo due assemblee sindacali per categoria, che comunque non devono coincidere né con scrutini né con esami.

Come si calcolano le 10 ore?

La durata massima di ogni assemblea e le ore impiegate da ciascuno fanno riferimento all’ora di 60 minuti, e non alla durata dell’unità oraria di lezione adottata in ciascuna scuola.
Ogni docente dovrà conteggiare le ore di lezione non svolte indipendentemente dalla durata dell’assemblea. Se, per esempio, un docente che aderisce ad un’assemblea sindacale di due ore, viene a mancare  solo per un’ora di lezione, nel conteggio dovrà considerare solo questa ora e non le due complessive relative alla durata dell’assemblea.

Orario consentito per indire le assemblee e per rientro a scuola

Il comma 4 prevede che “le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.”

La durata delle assemblee sindacali non deve superare le due ore se indette dalla RSU mentre può essere anche di 3 ore se si tratta di Assemblea sindacale territoriale.

Il Dirigente Scolastico, constata l’adesione del proprio personale, potrà procedere alla eventuale sospensione oraria delle attività didattiche: non occorre infatti sostituire i docenti che aderiscono agli incontri sindacali, ma si potrà modificare l’orario di entrata o uscita degli alunni previo avviso ai genitori.

Durante l’emergenza sanitaria molte assemblee sindacali si sono svolte per via telematica: il personale interessato non ha nessun obbligo in questo caso di collegarsi da scuola. Inoltre, in tanti si chiedono come considerare il tempo necessario per il ritorno a scuola: occorre che si computi nel tempo di partecipazione all’assemblea.

Il CCNI sulle Relazioni Sindacali, prevede per le Assemblee Provinciali (e quindi anche per le Interprovinciali che coinvolgono più Province) fino a 4 ore comprensive dei tempi di percorrenza per raggiungere la scuola dopo aver assistito agli incontri. In questo caso comunque si consiglia di consultare i contratti C.C.I.R sulle assemblee territoriali delle singole Regioni.

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