Non si ferma la polemica sulle disposizioni contenute nel Decreto Riaperture riguardo al personale scolastico non vaccinato. Quello che doveva essere un sospiro di sollievo, grazie all’interruzione dalla sospensione dal lavoro e dallo stipendio, è stato considerato l’ennesimo atto di discriminazione. Il personale è insorto sui social, i sindacati hanno attaccato la normativa e alcune forze politiche hanno già pronto un emendamento per modificare la misura. Ancora una volta, non si comprende bene quali siano le disposizioni e nemmeno per quale motivo siano state prese.
Personale non vaccinato: il rientro a scuola
Cosa prevede il Decreto Riaperture all’articolo 8, commi 3 e 4, riguardo al rientro al lavoro del personale che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale?
3. …Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
4. “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.“
Cosa dovrebbero fare i docenti non vaccinati?
La prima domanda che sorge spontanea leggendo la norma è: Cosa dovrebbero fare a scuola i docenti non vaccinati, dato che non possono rientrare in classe? Cosa si intende per attività di supporto? Perché se è vero che il personale ATA può svolgere abbastanza facilmente attività che non richiedono la presenza in classe o a contatto con gli studenti, lo stesso non può dirsi per il personale docente.
Anche Antonio Giannelli, presidente ANP, ha sollevato la questione intervenendo a Radio Capital: “Chiedere che un docente non vaccinato faccia qualcosa a scuola senza il contatto con gli studenti è molto difficile. Siamo in attesa di ricevere indicazioni da parte del Ministero”.
Un’altra questione dubbia riguarda il comma 4. Se il personale non vaccinato va sostituito in classe, ma non è sospeso, significa che dovremo pagare 2 insegnanti per lo stesso lavoro? Ma non si parla continuamente di mancanza di fondi? E questi soldi per i doppi stipendi, da dove li tiriamo fuori?
Come dice Giannelli, restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni da parte del Ministero.