Docenti e ATA immessi in ruolo devono vedersi riconosciuto l’intero periodo di supplenza, non un giorno di meno, nella ricostruzione carriera. Hanno diritto alla progressione stipendiale anche nel periodo di lavoro a tempo determinato. A ribadirlo sono due recenti sentenze in Tribunale, che confermano ancora una volta come il Ministero applichi regole illegittime. La servizio pre-ruolo va riconosciuto interamente e nei periodi di supplenza esiste il diritto alla progressione stipendiale. Così dicono i giudici.
Ricostruzione carriera AA: sentenza di Modena
Il Tribunale di Modena, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di una assistente amministrativa immessa in ruolo il 1° settembre 2014, ma che in precedenza aveva svolto supplenze per un periodo di oltre 6 anni. Al momento della ricostruzione carriera, il Ministero non gli ha interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo. Il ricorso, seguito dai legali di Anief, si è basato sulla Direttiva comunitaria 1999/70/CE che prevede che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”.
Il Giudice ha accolto la richiesta di una ricostruzione di carriera integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire incrementi stipendiali e le differenze retributive. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Una sentenza simile era stata emessa ad Ancona.
Tribunale di Reggio Calabria, docente ottiene la progressione stipendiale
Un’altra sentenza a favore dei precari, che stavolta riguarda un docente, è stata emessa lo scorso 3 marzo dal Giudice del lavoro di Reggio Calabria. Il giudice ha dichiarato “il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’intero servizio prestato con contratti a termine prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore”. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle differenze stipendiali maturate e delle spese legali.
Nella sentenza, il giudice ha ricordato: “Nel merito deve darsi atto che la controversa questione di diritto ha trovato ormai soluzione univoca da parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui :
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.” (Cass. sez. L. 22558/2016 e successive conformi, tra le altre, Cass. sez. L n. 20918/2019, n. 31149/2019, n. 15231/2020, Cass. 17314/2020).“