TFA sostegno VII ciclo, pubblicato il Decreto [TABELLA ripartizione posti]

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TFA sostegno VII ciclo, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto N. 333 del 31 marzo 2022 riguardante  l’avvio, per l’anno accademico 2021/2022, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nella tabella A, allegata al Decreto.

TFA sostegno VII ciclo, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto

Il Decreto riguardante il TFA sostegno VII ciclo ricorda le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale (ai sensi del d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90). 

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli Atenei con propri bandi. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022, nelle modalità di seguito indicate: 

24 maggio 2022 – prove scuola dell’infanzia; 

25 maggio 2022 – prove scuola primaria; 

26 maggio 2022 – prove scuola secondaria I grado; 

27 maggio 2022 – prove scuola secondaria II grado. 

I percorsi dovranno concludersi, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, entro il 30 giugno 2023. In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

All’articolo 2 del Decreto N. 333 si legge quanto segue: ‘Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019. 

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo’.

Qui di seguito riportiamo il testo integrale del Decreto N. 333 del 31 marzo 2022 e l’allegata Tabella A, contenente la ripartizione regionale dei posti.

DECRETO

ALLEGATO A – TABELLA RIPARTIZIONE POSTI

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