A scuola, talvolta, possono crearsi spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali. Visto il numero esiguo, esse non corrispondono ad una cattedra reale, così come tali ore non possono costituire posti orario in quanto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale che deve essere coperto tramite graduatorie provinciali scolastiche o graduatorie di istituto. Le sei ore pertanto restano alla competenza della singola istituzione scolastica, con le dovute norme da rispettare. Esse possono sempre costituire delle supplenze?
Supplenze: cosa sono le ore ‘eccedenti’?
Le ore eccedenti sono regolamentate dall’ordinanza ministeriale N. 60/2020. Si definiscono “eccedenti”:
- Le ore che il docente presta in sostituzione dei colleghi assenti;
- Le ore che il docente accetta sua sponte, per tutto l’anno scolastico, fino a un massimo di 6 ore oltre quelle caratterizzanti l’orario di servizio obbligatorio. Ci riferiamo sempre a un numero pari o inferiore a 6 ore, che possono essere gestite dall’autorità scolastica.
Cosa dice a norma?
Secondo l’Articolo 2, comma 3 “nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”
Se un docente di ruolo non accetta?
In primis il dirigente scolastico proporrà le ore aggiuntive al docente dell’organico di autonomia (ovvero di ruolo). Nel caso in cui nessun docente di tale categoria accetti il conferimento delle eventuali ore aggiuntive, a venire incontro la scuola è l’articolo 2, comma 4, dell’OM 60/2020, secondo cui l’istituto potrà provvedere a nominare un supplente, tramite opportuna stipula di contratto a tempo determinato.