Permessi sindacali retribuiti, Nota Ministero Istruzione del 7 aprile

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Permessi sindacali retribuiti, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 21023 del 7 aprile 2022 recante come oggetto ‘Permessi Sindacali – Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Periodo 1.9.2021 31.8.2022 – Contratti collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 (artt.10-11-28) e del 19.11.2019’.

Permessi sindacali, Nota Ministero dell’Istruzione N. 21023 del 7 aprile

Nella Nota in questione, si fa presente come l’Amministrazione abbia provveduto alla determinazione e alla successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2021 – 31 agosto 2022. 

Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue. 

Permessi sindacali retribuiti

Ai sensi degli artt.10-11-28 del citato CCNQ 4.12.2017, così come modificato dal CCNQ 19.11.2019, e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per: 

– l’espletamento del loro mandato; 

– partecipazione a trattative sindacali; 

– partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale. 

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art.18, comma 3). 

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce. Le organizzazioni sindacali che leggono per conoscenza, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art.3, comma 2, CCNQ 4.12.2017). 

Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. 

A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell’associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell’assenza e della relativa durata, l’esatta imputazione dell’assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. 

La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso. Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. in indirizzo avessero già usufruito dall’1.9.2021 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2022. 

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 7 dell’art.8 del CCNQ del 4.12.2017 dove è precisato che i citati dirigenti non possono usufruire di permessi previsti dall’art.10. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario da recuperare nell’arco dello stesso mese. Si precisa altresì, che per i dirigenti sopracitati, è fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 ter (CCNQ 19.11.2019) secondo cui è consentito fruire dei permessi art.10 di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall’Amministrazione. 

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all’art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l’espletamento del mandato possano essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il settore scolastico del comparto Istruzione e Ricerca, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999. 

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall’art.15, comma 4, del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all’art.3, comma 1, lettere da a) ad f) hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. 

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, le SS.LL. vorranno invitare i dirigenti scolastici a determinare, qualora non l’avessero già fatto, per il periodo 1.9.2021-31.8.2022, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse.

Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si richiama infine l’attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 4.12.2017; in particolare l’art.22, comma 1, stabilisce che “è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”.

A tale scopo, fino a nuove eventuali indicazioni, si potranno utilizzare i consueti parametri di accesso in possesso dei referenti provinciali, già abilitati da questo Gabinetto e accreditati come “utenti semplici”, a cui ogni istituzione scolastica potrà fare riferimento per le comunicazioni riguardanti il proprio personale.

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell’art.13 CCNQ 4.12.2017 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.LL. a voler vigilare sull’esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita all’organizzazione sindacale di categoria (FLC CGIL, FSUR CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, ANIEF) oppure alla Confederazione avente titolo. Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58492604 – 58493309–58492816 email: gabmin.relazionisindacali@istruzione.it). 

NOTA

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