La figura del docente di potenziamento è stata introdotta dalla Legge 107/2015 (famosa come riforma “Buona Scuola), e maggiori precisazioni sono contenute nel CCNL 2016/18.
Le cattedre di potenziamento rientrano nell’organico dell’autonomia e la relativa attività può essere assegnata per intero all’insegnante o solo in modalità mista tra insegnamento curricolare e potenziamento. La scelta in merito alla distribuzione delle ore è rimessa al Dirigente Scolastico.
Nonostante però questa figura sia nata al fine di apportare arricchimenti all’offerta formativa, spesso è utilizzata come “docente tuttofare” o “jolly”, essendo spesso impiegato, soprattutto alla scuola primaria e dell’infanzia, anche inappropriatamente su sostegno. Vediamo però di capirci meglio e come forse potrebbe essere utilizzato in maniera più utile.
Cosa fa l’insegnante di potenziamento
L’insegnante di potenziamento, come ha dimostrato la prassi, non ha un ruolo ben definito.
Può essere usato per progetti e laboratori scolastici, per la preparazione degli studenti in vista dell’Invalsi, ma spesso si ritrova a coprire supplenze a causa dell’assenza dei colleghi o a svolgere perfino attività di sostegno ( che non competerebbero propriamente alla sua figura).
Per ovviare al problema dell’eccessiva assegnazione di supplenze, sempre la Legge 107/2015 ha precisato che “tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”.
In pratica non possono essere attribuitigli più di 10 giorni di supplenza. Per il resto chi è adibito a potenziamento si ritrova a non avere compiti chiari.
Posto comune e potenziamento, nessuna distinzione all’atto della nomina
Un’altra nota negativa dei posti di potenziamento, da un certo punto di vista, riguarda la mancanza di trasparenza al momento della nomina a tempo indeterminato o determinato (con riferimento alle supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto).
Al momento in cui l’aspirante opta per un posto comune, qualora gli venisse assegnato, non sa se quel posto sarà su cattedra o su potenziamento, dal momento che, come aveva precisato il MI con nota n. 2852 del 5 settembre 2016, non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento.
Il tutto è rimesso infatti alla scelta discrezionale del Dirigente, e anche al momento della firma della presa di servizio a settembre, il docente interessato può non essere messo a conoscenza di quelle che saranno le attività che sarà chiamato a svolgere, dovendo attendere il suo destino al momento del Collegio Docenti di inizio anno scolastico, in cui il DS comunicherà in che modo saranno adibiti i vari posti.
L’insegnamento su potenziamento andrebbe quindi rivisto e perfezionato, sia in termini di chiare mansioni da svolgere e non facilmente aggirabili dalle decisioni dei dirigenti, sia in termini di trasparenza, in modo da mettere l’aspirante insegnante di ruolo o precario in condizioni di effettuare una scelta consapevole, capendo se il posto che andrà a ricoprire sarà su materia o su potenziamento.