Bianchi ha presentato la riforma del reclutamento: 3 step per accedere alla professione insegnante

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Riforma reclutamento docenti, giornata importante quella di oggi, martedì 12 aprile 2022, per la scuola in quanto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha presentato ai sindacati il decreto legge di attuazione del PNRR riguardante la riforma del reclutamento docenti.

Riforma reclutamento docenti, il ministro Bianchi ha incontrato i sindacati

Il decreto legge sulla nuova riforma del reclutamento (la sesta, tentata, negli ultimi vent’anni) dovrebbe approdare il prossimo 21 aprile all’esame del Consiglio dei Ministri.

Il ministro Bianchi, di concerto con la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha tracciato tre strade verso l’esercizio della professione docente: le prime due riguarderanno coloro che si apprestano ad entrare nel mondo della scuola per la prima volta, la terza, invece, riguarderà chi insegna già da diversi anni. 

Nella bozza del decreto sulla formazione iniziale e continua degli insegnanti e reclutamento docenti, si legge quanto segue:

Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato è pertanto articolato in:

  • a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  • b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  • c) un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva.

Per coloro che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e che siano vincitori del concorso, l’integrazione
della formazione iniziale e superamento della prova finale necessari all’abilitazione avviene nel
primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time. Sino al 31 dicembre 2024, coloro che vincano il concorso avendo acquisito solamente 30 crediti formativi universitari e accademici, integrano la formazione iniziale e superano la prova finale necessari all’abilitazione nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time.

L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado – si continua a leggere nella bozza del decreto – si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso.

Il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata
illimitata.

Requisiti di partecipazione ai concorsi

Nella bozza del decreto si legge: ‘Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il conseguimento del diploma di specializzazione conduce all’abilitazione all’insegnamento.

La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

Tre strade di accesso ai concorsi

  • Il percorso a regime prevede di conseguire già durante il percorso di laurea (3+2 oppure a ciclo unico) i 60 Crediti Formativi Universitari necessari per ottenere l’abilitazione: una parte di questi sottoforma di tirocinio diretto svolto nelle istituzioni scolastiche. Il percorso sarà organizzato dalle Università tramite i centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico. Alla fine di tale percorso d’istruzione, prevista una prova finale comprendente la lezione simulata, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
  • Solamente fino al 31 dicembre 2024, sarà consentito partecipare ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU (di cui almeno 15 di tirocinio) durante il percorso di laurea.
    In questo caso, dopo aver superato il concorso e nel primo anno di immissione in servizio, i docenti potranno firmare un contratto a tempo determinato e in part time. Saranno chiamati ad integrare la formazione iniziale (per conseguire la restante parte dei 60 CFU richiesti), oltre a superare la prova finale necessaria per l’abilitazione.

I precari con più di 3 anni di servizio accederanno direttamente ai concorsi

La terza strada, invece, riguarda i cosiddetti precari ‘storici’, con almeno 3 annualità di servizio svolti negli ultimi 5 anni. Questi potranno partecipare al concorso senza possedere ulteriori CFU e senza abilitazione. Qualora si dovesse superare il concorso, il docente sarà chiamato ad acquisire almeno 30 Crediti Formativi Universitari o Accademici del percorso universitario di formazione. I docenti tirocinanti potranno conseguire l’abilitazione all’insegnamento con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale.

Nuova riforma reclutamento docenti, sindacati contrari

L’incontro, come riferisce una nota pubblicata da Flc-Cgil, ha visto l’illustrazione estremamente sintetica di tre slide che hanno schematizzato la riforma. Non è stato presentato alcun testo di legge, pertanto le caratteristiche della proposta restano, in generale, molto fumose.

Il problema principale del modello proposto dal Ministero dell’Istruzione, secondo il sindacato guidato da Francesco Sinopoli, è rappresentato dall’assenza totale di un collegamento tra formazione e accesso all’assunzione a tempo indeterminato. L’unica strada che si prospetta ai precari è il concorso a quiz. Il problema si pone anche per i neolaureati che saranno chiamati ad acquisire 60 CFU senza garanzie che questa abilitazione possa rappresentare il preludio per una assunzione in ruolo.

Flc-Cgil definisce il nuovo sistema come un’estensione dei CFU che sono requisiti per l’accesso all’insegnamento, oltre alla conferma dei concorsi a quiz. ‘Due misure che si contraddicono – sottolinea Flc-Cgil – perché chi investe sulla propria formazione non può affidare a un quiz il proprio futuro. I percorsi di formazione in ingresso devono avere natura abilitante e devono essere uno strumento di formazione e accesso al ruolo, dove i due elementi devono essere connessi in maniera indissolubile’.

Per quanto riguarda la carriera dei docenti, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha illustrato l’introduzione di un nuovo sistema da realizzare con il decreto: Flc-Cgil l’ha definita come ‘una proposta indecente subito rigettata come irricevibile’.

Siamo di fronte infatti, alla solita invasione delle materie contrattuali dove, senza peraltro parlare di risorse, si vorrebbe introdurre per legge, saltando il tavolo negoziale, una serie di misure come accelerazione di carriera e formazione per il cosiddetto “middle management” e l’introduzione di nuove figure professionali.

Flc-Cgil ha fatto presente al ministro che, su queste basi, non può esserci alcun confronto: è stato chiesto lo stralcio della parte riguardante queste tematiche dal decreto per affidarlo interamente al tavolo negoziale che si deve aprire subito all’ARAN per il rinnovo del contratto nazionale.

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